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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19510/2025 del 26/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 3 ottobre 2024 deducendo un unico motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'aumento di pena applicato per la continuazione tra reati. In particolare contestava la misura e la giustificazione degli aumenti di pena per i reati satellite, ritenendo che la Corte territoriale non avesse motivato adeguatamente sul punto. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che il giudice di merito aveva invece individuato il reato più grave, determinato la pena base e distintamente calcolato gli aumenti per ciascun reato satellite, richiamando le circostanze di luogo e le modalità della condotta e la realizzazione dei reati in concorso con un minorenne.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondato l'unico motivo di ricorso, rilevando che la Corte d'appello aveva correttamente applicato i principi in tema di reato continuato e aveva assolto in modo congruo l'onere di motivazione sui singoli aumenti di pena, indicando separatamente gli aumenti per i due reati satellite e le ragioni fattuali della loro quantificazione. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    Nel reato continuato il giudice deve determinare la pena complessiva individuando il reato più grave, stabilendo la pena base e calcolando distintamente gli aumenti per ciascun reato satellite, nel rispetto dei limiti legali e del rapporto di proporzione tra le pene.

  • Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269

    Le Sezioni Unite hanno chiarito che, nella continuazione, l'aumento di pena per i singoli reati satellite va calcolato e motivato separatamente; il livello di motivazione richiesto dipende dall'entità dell'aumento e deve consentire il controllo sul rispetto dei limiti dell'art. 81 c.p. e sul divieto di un surrettizio cumulo materiale.

Massime di principio

  • In tema di reato continuato, la pena complessiva deve essere costruita partendo dal reato più grave, con determinazione della pena base e successivi aumenti distinti per ciascun reato satellite.
  • La motivazione sugli aumenti di pena per i singoli reati satellite deve essere autonoma e percepibile, ma il grado di analiticità richiesto varia in rapporto all'entità degli aumenti stessi.
  • È legittima la quantificazione della pena per continuazione quando il giudice evidenzi elementi fattuali concreti, come le modalità della condotta e le circostanze del fatto, tali da consentire il controllo sulla proporzione tra le pene e sul rispetto dei limiti legali.
  • Il vizio denunciabile in cassazione non sussiste quando la motivazione di merito, pur sintetica, sia coerente, non illogica e consenta di escludere che l'aumento per continuazione si traduca in un cumulo materiale mascherato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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