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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19509/2025 del 26/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua responsabilità per truffa. Con il primo motivo si deduceva violazione di legge in relazione all'art. 495, comma 4, c.p.p., sostenendo l'illegittimità della revoca dell'ordinanza di ammissione di un teste della difesa da parte del giudice di primo grado; la censura, però, mirava in realtà a rimettere in discussione la scelta del materiale probatorio e l'omessa valutazione di una prova ritenuta decisiva. Con il secondo motivo si denunciava un vizio di motivazione, chiedendo una diversa valutazione della rilevanza e dell'attendibilità delle risultanze processuali e contestando il risultato probatorio raggiunto dai giudici di merito. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi non consentiti in sede di legittimità perché sostanzialmente diretti a ottenere un nuovo giudizio di merito e a reiterare doglianze già esaminate e disattese in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che il primo motivo era in realtà una critica alla valutazione del materiale probatorio e alla revoca, per superfluità, della prova testimoniale già ammessa, quindi estranea al sindacato di legittimità; il secondo motivo era parimenti inammissibile perché sollecitava una diversa lettura delle prove e una nuova valutazione di attendibilità. In conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 495, comma 4, c.p.p.

    La censura sulla revoca dell'ammissione del teste di difesa è stata ritenuta non scrutinabile in cassazione quando si traduca, in sostanza, in una contestazione della valutazione di superfluità/irrilevanza della prova e non in una reale violazione di legge.

  • art. 606 c.p.p.

    Richiamato implicitamente nei limiti del sindacato di legittimità, che non consente una nuova valutazione del materiale probatorio ma solo il controllo sulla tenuta logica e giuridica della motivazione.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di ricorso dichiarato inammissibile, è disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In cassazione non è consentito trasformare una censura di violazione di legge o di vizio di motivazione in una richiesta di rivalutazione del merito probatorio o dell'attendibilità dei testimoni.
  • La doglianza sulla mancata ammissione o sulla revoca di una prova è scrutinabile solo nei limiti della logicità e congruenza della motivazione resa dal giudice di merito; non può risolversi in una diversa opzione valutativa del materiale istruttorio.
  • La revoca, per superfluità, di una prova già ammessa nel corso del dibattimento è sorretta da un potere giudiziale più ampio rispetto a quello di non ammissione iniziale; la relativa censura deve quindi confrontarsi con le ragioni esposte in sentenza e non limitarsi a riproporre la pretesa decisività della prova.
  • I motivi di ricorso che riproducono in modo sostanzialmente identico le doglianze già dedotte in appello, senza una critica argomentata alle ragioni della sentenza impugnata, sono non specifici e quindi inammissibili.
  • Il controllo di legittimità sulla motivazione è circoscritto alla verifica dell'esistenza di un apparato argomentativo logicamente coerente, senza sindacare la corrispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali nel loro merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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