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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11840/2026 del 30/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha quindi confermato gli effetti della sentenza di condanna già pronunciata nei precedenti gradi di merito per il reato contestato. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per furto aggravato. I motivi dedotti riguardavano: 1) vizio di motivazione e violazione di legge sulla riconducibilità del fatto all'imputato; 2) vizio di motivazione e violazione di legge sul mancato riconoscimento della scriminante dello stato di necessità; 3) vizio di motivazione e violazione di legge sul riconoscimento dell'aggravante della violenza sulle cose; 4) vizio di motivazione e violazione di legge sul giudizio di comparazione tra aggravanti e attenuanti; 5) vizio di motivazione e violazione di legge sulla determinazione della pena. La Corte rileva che ciascun motivo si risolve nella riproposizione di questioni già esaminate e disattese in appello, senza un confronto critico specifico con la motivazione della sentenza impugnata; il terzo motivo è inoltre privo di rilevanza in relazione alla richiesta di proscioglimento ex art. 131-bis c.p., espressamente subordinata all'esclusione dell'aggravante e comunque incompatibile con il furto pluriaggravato. Anche la censura sulla pena è ritenuta generica e infondata, perché la sentenza di merito ha adeguatamente motivato in relazione ai profili fattuali e personali e la pena irrogata era comunque al di sotto della media edittale.

Norme richiamate

  • art. 625 c.p.

    Norma richiamata come base della contestazione per furto aggravato; la Corte non entra nel merito della sussistenza dell'aggravante perché il ricorso è dichiarato inammissibile.

  • art. 625, comma 1, nn. 2 e 7 c.p.

    Aggravanti del furto oggetto della condanna confermata in appello; la censura sulla loro ricorrenza è ritenuta meramente reiterativa e non scrutinabile nel merito.

  • art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.

    La mancanza di specificità del motivo e la mancanza di correlazione con la decisione impugnata determinano l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 131-bis c.p.

    Il proscioglimento per particolare tenuità del fatto è ritenuto non rilevante nel caso di furto pluriaggravato, e comunque la relativa censura era proposta solo in via subordinata all'esclusione di un'aggravante.

  • art. 133 c.p.

    È richiamato per affermare che, quando la pena è inferiore alla media edittale, è sufficiente una motivazione che dia conto del criterio di adeguatezza, senza necessità di motivazione rafforzata.

Massime di principio

  • In sede di legittimità sono inammissibili i motivi di ricorso che si limitano a riprodurre censure già formulate in appello e già respinte, senza un confronto argomentato con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La mancanza di specificità del motivo di ricorso per cassazione può derivare anche dall'assenza di correlazione tra le ragioni dell'impugnazione e quelle poste a fondamento della decisione gravata.
  • La Corte di cassazione non può rivalutare il merito della ricostruzione fattuale se la censura mira solo a ottenere una nuova valutazione delle prove o degli elementi di fatto già esaminati dal giudice di appello.
  • La richiesta di particolare tenuità del fatto è logicamente incompatibile, o comunque non decisiva, quando la difesa la subordini all'esclusione di un'aggravante che incide sulla configurabilità del beneficio nel caso concreto.
  • In tema di dosimetria della pena, quando la sanzione irrogata si colloca al di sotto della media edittale, è sufficiente una motivazione sintetica ancorata al criterio di adeguatezza e ai parametri dell'art. 133 c.p., senza una motivazione rafforzata.
  • La recidiva, ove riconosciuta e valorizzata dal giudice di merito, può operare come elemento ostativo alla prevalenza delle attenuanti nel giudizio di bilanciamento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazioneCircostanze del reatoFurto
RamiProcesso penaleParte generaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiParticolare tenuità del fattoRecidiva

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