Cassazione Civile, Ordinanza n. 31015/2021 del 02/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento relativi al recupero a tassazione di IRPEF e IVA per gli anni 2004, 2005 e 2006. In primo grado il ricorso della contribuente è stato accolto solo parzialmente; in appello sia la contribuente sia l'Agenzia delle Entrate hanno impugnato la decisione e la Commissione tributaria regionale ha annullato gli avvisi limitatamente al recupero IVA per alcuni annualità, confermando il resto. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione affidandolo a due motivi, mentre la contribuente ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale. Nel corso del giudizio di legittimità la contribuente ha dedotto di aver aderito alla definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 6 del D.L. 119/2018, depositando la documentazione del pagamento; successivamente l'Avvocatura dello Stato ha confermato l'integrale pagamento e ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
La decisione
La Corte ha preso atto dell'intervenuta definizione agevolata della controversia e dell'integrale pagamento di quanto dovuto, rilevando la cessazione della materia del contendere. Di conseguenza ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione e ha compensato le spese del giudizio estinto ai sensi dell'art. 46, comma 3, del D.Lgs. 546/1992. Non è stata quindi esaminata nel merito la censura proposta con il ricorso principale né il ricorso incidentale.
Norme richiamate
È richiamato come base della definizione agevolata della lite, utilizzata dalla contribuente per estinguere la controversia tramite pagamento delle somme dovute.
art. 46, comma 3, D.Lgs. 546/1992
È applicato per disporre la compensazione delle spese nel giudizio estinto per cessata materia del contendere.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di legittimità, interviene la definizione agevolata della lite tributaria con integrale pagamento di quanto dovuto, la controversia resta priva di oggetto e va dichiarata estinta per cessata materia del contendere.
- Nel giudizio tributario estinto per cessata materia del contendere le spese possono essere compensate ai sensi dell'art. 46, comma 3, D.Lgs. 546/1992.
- La sopravvenuta definizione della lite impedisce l'esame dei motivi del ricorso principale e del ricorso incidentale.
Come è indicizzato
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