Cassazione Civile, Ordinanza n. 14969/2024 del 28/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società di leasing)
La controversia
Una società di leasing aveva acquistato, in un'operazione di sale and lease back, un complesso alberghiero e lo aveva contestualmente concesso in leasing alla società venditrice/originaria utilizzatrice. Successivamente, la società di leasing aveva rivenduto l'immobile a un ente terzo, il quale aveva poi citato in giudizio la società di leasing per asserite difformità e abusi edilizi preesistenti o realizzati durante la vigenza del rapporto, nonché per il tema di impianti radio installati sull'edificio. Temendo di essere condannata in quel giudizio, la società di leasing aveva proposto autonoma azione di rivalsa/manleva contro la precedente controparte contrattuale, chiedendo che fosse accertato il diritto a essere tenuta indenne da tutte le somme eventualmente dovute al terzo. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ritenendo ammissibile una sentenza condizionata all'esito del giudizio principale e ritenendo provati i presupposti della manleva; la Corte d'appello aveva invece riformato, affermando che l'accertamento dei presupposti della responsabilità della resistente non era stato svolto in modo sufficiente e che non era consentita una pronuncia subordinata a un ulteriore accertamento di merito in un diverso giudizio. In cassazione la società di leasing ha dedotto, con due motivi, nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione degli artt. 115 e 132 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale aveva erroneamente escluso sia l'ammissibilità della domanda condizionata di manleva, sia l'avvenuta prova delle specifiche opere abusive e del loro collegamento causale con il danno azionato nel giudizio principale; ha inoltre evidenziato che la controparte aveva in realtà riconosciuto la paternità di alcune opere di copertura degli affreschi e che la chiamata in garanzia nel giudizio principale era stata preclusa dal giudice.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, affermando il principio per cui sono ammesse sentenze di condanna condizionate al verificarsi di un evento futuro e incerto, purché la condizione non richieda ulteriori accertamenti di merito in un nuovo giudizio di cognizione. Ha chiarito che la separata azione di rivalsa è proponibile e che, se non vi è stata chiamata del terzo nel giudizio principale, l'accertamento sul rapporto principale può essere svolto incidenter tantum nel giudizio di rivalsa, senza effetto di giudicato. Ha quindi censurato la motivazione della Corte d'appello perché apparente e illogica, in quanto confondeva il profilo processuale dell'accertamento incidentale con quello sostanziale del merito e perché assumeva, senza coerenza, che l'accertamento non fosse stato compiuto in primo grado nonostante il Tribunale avesse riconosciuto la fondatezza della domanda. È stato ritenuto non pertinente il richiamo alla giurisprudenza sulla sentenza condizionata al passaggio in giudicato di altra decisione. La Corte ha quindi accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e disposto il rinvio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
utilizzato come base dei motivi di ricorso per dedurre violazione di legge e nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione degli artt. 115 e 132 c.p.c.
richiamato quale parametro della validità della motivazione; la Corte rileva che la motivazione della sentenza d'appello era apparente e non comprensibile.
richiamato dalla ricorrente per censurare l'erronea valutazione del materiale probatorio e l'affermazione di mancata prova delle opere abusive specificamente individuate.
artt. 1489, 1480, 1479, 1223 e 1218 c.c.
richiamati nel giudizio principale promosso dal terzo acquirente contro la società di leasing per responsabilità da difformità e danni risarcibili.
indicato come base della trattazione camerale del ricorso.
Massime di principio
- È ammissibile una sentenza di condanna con efficacia subordinata a un evento futuro e incerto, purché il suo verificarsi non richieda un nuovo e ulteriore giudizio di merito.
- L'azione autonoma di rivalsa o manleva può essere proposta separatamente rispetto al giudizio principale; in tal caso il rapporto principale viene accertato incidenter tantum nel giudizio di rivalsa, senza l'effetto del giudicato esterno che invece si avrebbe con la chiamata del terzo nel giudizio originario.
- La mancanza di chiamata del terzo nel giudizio principale non impedisce, di per sé, la proponibilità dell'azione separata di manleva, se il rapporto principale è comunque suscettibile di accertamento incidentale nel giudizio successivo.
- È motivazione apparente quella che confonde il piano processuale dell'ammissibilità dell'azione condizionata con quello della prova del merito, o che affermi apoditticamente la mancata prova senza confrontarsi con gli accertamenti effettivamente compiuti dal giudice di primo grado.
- Nel giudizio di rivalsa, quando il danno richiesto dal terzo deriva da specifici interventi o condotte, la parte che agisce deve allegare e dimostrare i presupposti fattuali e causali della pretesa, ma il giudice non può negare in modo contraddittorio l'esistenza di un accertamento già compiuto in primo grado.
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