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Cassazione Penale, Ordinanza n. 27822/2025 del 29/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello, a seguito di rinuncia dell'imputato ai motivi di appello attinenti alla responsabilità e di concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis c.p.p., aveva confermato la condanna per furto aggravato e ricettazione, irrogando la pena concordata tra le parti. In cassazione la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che le condotte, pur ricondotte nella fattispecie astratta di cui all'art. 624-bis c.p., avrebbero dovuto essere qualificate come furto semplice. Il motivo era diretto a contestare la qualificazione giuridica dei fatti, in modo ritenuto dalla Corte anche generico.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis c.p.p., non sia consentito proporre in cassazione censure sulla qualificazione giuridica del fatto, poiché l'accordo sui punti concordati implica rinuncia a far valere successive doglianze, anche rilevabili d'ufficio, salvo il caso della pena illegale. Poiché nel caso concreto la doglianza mirava proprio a contestare la qualificazione giuridica delle condotte ed era formulata in termini generici, il ricorso non ha superato la soglia di ammissibilità. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Il concordato sui motivi di appello comporta una rinuncia a dedurre in cassazione questioni ulteriori rispetto a quelle concordate; il principio già elaborato per il previgente art. 599, comma 4, c.p.p. resta applicabile al nuovo istituto.

  • art. 624-bis c.p.

    La Corte richiama la norma solo come fattispecie astratta evocata dal ricorrente per contestare la qualificazione giuridica delle condotte.

  • art. 616 c.p.p.

    All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione contro la sentenza resa a seguito di concordato sui motivi di appello quando la censura investe la qualificazione giuridica del fatto, salvo il limite della pena illegale.
  • L'accordo raggiunto in appello sui punti concordati comporta rinuncia a far valere in sede di legittimità doglianze diverse, anche se astrattamente rilevabili d'ufficio.
  • Una contestazione sulla qualificazione giuridica del fatto, se formulata in modo generico e non coerente con i limiti del concordato, non supera la soglia di ammissibilità del ricorso.
  • L'inammissibilità del ricorso determina la condanna alle spese processuali e, quando vi sia colpa nella causa di inammissibilità, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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