Cassazione Penale, Ordinanza n. 30743/2026 del 11/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ufficio giudiziario)
La controversia
La decisione riguarda il rigetto, da parte del Tribunale di sorveglianza di Torino, di un'istanza di detenzione domiciliare ex art. 47-ter ord. pen. proposta nell'interesse di un condannato affetto da gravi patologie. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo vizio di motivazione, sostenendo che, nonostante la seria condizione patologica e la sussistenza dei limiti di pena, la misura alternativa fosse stata ingiustificatamente negata. La Corte rileva però che il ricorso non individua specifici vizi del provvedimento, ma mira in realtà a ottenere una nuova valutazione di merito dei presupposti della misura, già esaminati dal Tribunale. Nel provvedimento impugnato era stato valorizzato che la relazione sanitaria del 30/01/2026 non attestava una incompatibilità con il regime carcerario né la necessità di costanti contatti con presidi esterni, oltre al concreto pericolo di reiterazione del reato desunto dalla recente revoca dell'affidamento in prova terapeutico, indice di inaffidabilità del condannato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze fossero dirette a sollecitare una rivalutazione nel merito non consentita in sede di legittimità e, comunque, manifestamente infondate. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. È stato inoltre disposto l'oscuramento dei dati identificativi.
Norme richiamate
norma invocata per la richiesta di detenzione domiciliare; la Corte ne registra la deduzione ma non ne sviluppa un'interpretazione autonoma, limitandosi a rilevare che i presupposti erano stati correttamente valutati dal Tribunale di sorveglianza.
in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ipotesi di esonero.
richiamato per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- In sede di legittimità, il vizio di motivazione non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione nel merito dei presupposti di fatto della misura alternativa già scrutinati dal giudice di sorveglianza.
- È inammissibile il ricorso che, pur formalmente denunciando un vizio motivazionale, non individui specifici passaggi argomentativi del provvedimento impugnato ma si limiti a contrapporre una diversa lettura delle risultanze.
- Ai fini della detenzione domiciliare per ragioni di salute, la decisione può legittimamente negare la misura se la documentazione sanitaria non attesta un'incompatibilità con il regime carcerario né la necessità di continui contatti con strutture esterne.
- La valutazione dei presupposti della misura alternativa può includere anche il giudizio sulla pericolosità desumibile da elementi concreti, come la recente revoca di un precedente beneficio trattamentale, se sintomatica di inaffidabilità del condannato.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo esoneri, l'applicazione delle conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 11 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 30549/2026 del 11/08/2026
- ordinanza_penale · 11 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 30551/2026 del 11/08/2026
- ordinanza_penale · 11 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 30552/2026 del 11/08/2026
- ordinanza_penale · 11 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 30554/2026 del 11/08/2026
- ordinanza_penale · 11 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 30555/2026 del 11/08/2026
- ordinanza_penale · 11 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 30556/2026 del 11/08/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →