Cassazione Civile, Ordinanza n. 32060/2024 del 12/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva notificato un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2000 a un professionista, rideterminando il reddito sulla base di indagini bancarie che avevano fatto emergere maggiori introiti. Il contribuente aveva impugnato l'atto e la commissione provinciale aveva accolto il ricorso ritenendo coperta l'annualità dal condono tombale. L'ufficio aveva proposto appello, ma la commissione regionale aveva dichiarato l'appello inammissibile per essere stata avanzata richiesta di rimessione della controversia al primo giudice. In Cassazione, l'Agenzia ha censurato la decisione con un unico motivo. Nel corso del giudizio il contribuente ha chiesto l'estinzione per definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, depositando documentazione attestante la presentazione della domanda e il riferimento corretto sia all'atto impugnato sia al numero di ruolo; a seguito di ordinanza interlocutoria la Corte ha richiesto ulteriore documentazione, e l'amministrazione non ha mosso contestazioni.
La decisione
La Corte ha ritenuto perfezionata la definizione agevolata della controversia ex art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, valorizzando la documentazione prodotta dal contribuente e il silenzio dell'Agenzia delle entrate dopo il deposito richiesto. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Ha inoltre affermato che le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate e che non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, poiché la causa estintiva è sopravvenuta alla proposizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
comma 10; comma 12; comma 13
La definizione agevolata perfeziona la causa estintiva del giudizio quando la domanda corrisponde alla controversia e non risulta notificato un diniego entro il termine previsto; in mancanza di istanza di trattazione entro il termine finale, il processo deve essere dichiarato estinto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Non opera il raddoppio del contributo unificato se la causa estintiva sopravviene alla proposizione del ricorso.
Massime di principio
- Quando il contribuente documenta la domanda di definizione agevolata e la domanda è chiaramente riferibile alla controversia pendente, il giudice può desumere la correttezza della documentazione anche dal silenzio dell'amministrazione finanziaria, se questa non contesta specificamente gli atti prodotti.
- Per le liti definibili ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, la mancata notificazione del diniego entro il termine previsto e l'assenza di istanza di trattazione nel termine finale determinano l'estinzione del processo.
- La disciplina sul raddoppio del contributo unificato non si applica quando l'estinzione del giudizio deriva da una causa sopravvenuta rispetto alla proposizione del ricorso.
Come è indicizzato
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