Cassazione Penale, Ordinanza n. 27935/2025 del 30/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Napoli aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Napoli nei confronti dell'imputato, riconoscendogli le circostanze attenuanti generiche e irrogando la pena di mesi 4 di reclusione. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un primo motivo, l'errore di legge per mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis c.p.; con un secondo motivo, il vizio di motivazione sulla dosimetria della pena, ritenuta eccessiva o comunque non adeguatamente giustificata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che la Corte territoriale aveva correttamente escluso l'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. valorizzando la pluralità di condotte delittuose poste in essere dall'imputato, elemento incompatibile con la particolare tenuità del fatto. Ha ritenuto parimenti manifestamente infondato il secondo motivo, rilevando che la pena era stata applicata al minimo edittale e che le attenuanti generiche erano state concesse nella massima estensione possibile, sicché la censura sulla dosimetria era priva di pregio. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata esclusa perché incompatibile con la pluralità di condotte delittuose poste in essere dall'imputato.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Le circostanze attenuanti generiche erano già state riconosciute e applicate nella massima estensione possibile ai fini della determinazione della pena.
Massime di principio
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. può essere legittimamente esclusa quando la condotta si caratterizzi per una pluralità di episodi delittuosi, elemento che rende incompatibile la valutazione di minima offensività richiesta dalla norma.
- La censura sulla dosimetria della pena è manifestamente infondata quando il giudice di merito abbia già applicato la pena nel minimo edittale e abbia ulteriormente valorizzato le attenuanti generiche nella misura massima consentita.
- In caso di ricorso inammissibile, la Corte deve applicare la conseguenza economica prevista dall'art. 616 c.p.p., salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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