Cassazione Civile, Ordinanza n. 01994/2025 del 28/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una banca nei confronti dei garanti personali di un finanziamento concesso a una società terza, per il residuo debito di capitale e interessi. Gli opponenti avevano contestato il decreto, ma i giudici di merito avevano ritenuto valida la mediazione obbligatoria esperita nel corso del giudizio. Dopo il rigetto dell’opposizione e dell’appello, i garanti proposero revocazione contro la sentenza d’appello, deducendo che la Corte aveva erroneamente ritenuto esistente la condizione di procedibilità della mediazione: sostenevano che alla procedura avesse partecipato solo un avvocato delegato oralmente, senza una procura notarile idonea e specifica per la mediazione, e che tale irregolarità rendesse improcedibile la domanda della banca. La Corte d’appello rigettò la revocazione. In cassazione i ricorrenti denunciarono violazione dell’art. 395, n. 4, c.p.c., sostenendo che il presunto errore di fatto non riguardava un punto controverso tra le parti e dunque poteva integrare revocazione; richiamarono anche un precedente di legittimità sulla nozione di errore revocatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto innanzitutto non rispettato l’onere di specificità ex art. 366 c.p.c., perché i ricorrenti non avevano adeguatamente indicato e trascritto gli atti e i documenti su cui fondavano la doglianza, impedendo il controllo sull’asserita mancata discussione del fatto. Inoltre, ha osservato che la Corte territoriale non aveva commesso un errore revocatorio, poiché la questione della regolarità della partecipazione alla mediazione era stata effettivamente oggetto di discussione nei gradi di merito; dunque mancava il presupposto essenziale dell’errore di fatto revocatorio, che deve riguardare un fatto incontroverso e non una valutazione del giudice. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna dei ricorrenti alle spese, alla somma ex art. 96, comma 3, c.p.c. e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
La revocazione è ammessa solo per errore di fatto risultante dagli atti, immediatamente rilevabile, essenziale e decisivo, e soltanto se il fatto non è stato oggetto di discussione tra le parti; non può riguardare attività interpretativa o valutativa del giudice.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È richiamato quale parametro del motivo di ricorso per cassazione denunciato come violazione processuale.
art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere l’esposizione specifica dei fatti e l’indicazione precisa degli atti e documenti su cui si fonda; la mancata riproduzione o localizzazione del loro contenuto comporta inammissibilità.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
Il deposito degli atti e documenti richiamati deve essere supportato da riferimenti idonei a identificarne la fase processuale di formazione o produzione.
d.lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 1-bis
La mediazione obbligatoria costituisce condizione di procedibilità nelle materie previste dalla norma.
d.lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 2-bis
Il mancato rispetto del termine assegnato dal giudice per l’avvio della mediazione non determina di per sé improcedibilità; ciò che rileva è l’effettivo esperimento della procedura.
È stata disposta la condanna del ricorrente alla somma equitativa per responsabilità aggravata, ricorrendone i presupposti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell’impugnazione.
Massime di principio
- L’errore di fatto revocatorio presuppone una falsa percezione immediatamente desumibile dagli atti, non una diversa lettura, interpretazione o valutazione del materiale processuale.
- Non sussiste errore revocatorio se il fatto asseritamente travisato è stato oggetto di discussione tra le parti nel giudizio conclusosi con la sentenza impugnata.
- Nel ricorso per cassazione fondato su vizi processuali e su errori di percezione degli atti, il ricorrente deve indicare specificamente i documenti rilevanti e riprodurne il contenuto essenziale, così da consentire il controllo di legittimità.
- Nel procedimento di mediazione obbligatoria, la partecipazione personale delle parti è richiesta, ma può essere sostituita da un rappresentante sostanziale munito di procura; la verifica della regolarità della presenza in mediazione va apprezzata in concreto.
- La mancata osservanza del termine assegnato dal giudice per attivare la mediazione non assume di per sé natura perentoria, se la mediazione sia comunque stata esperita, poiché la ratio della disciplina è favorire una soluzione conciliativa effettiva della lite.
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