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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9697/2023 del 07/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che, nell'integrare la sentenza di riconoscimento della continuazione, ha escluso che la pena complessivamente irrogata debba intendersi sospesa ai sensi dell'art. 163 cod. pen. Il difensore ha dedotto violazione di legge (artt. 670 e 674 c.p.p.), sostenendo che la sospensione già concessa per il reato più grave avrebbe dovuto estendersi alla pena unitaria essendo la continuazione un istituto unitario.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione del giudice dell'esecuzione: il giudice di cognizione, nella sentenza che ha riconosciuto la continuazione, aveva espressamente escluso la concedibilità della sospensione condizionale (l'imputato ne aveva già fruito), mentre il patteggiamento ex art. 444 c.p.p. non prevedeva il beneficio. Di conseguenza non era possibile, in sede di esecuzione, rivedere l'accordo o estendere il beneficio rispetto a quanto già deciso dal giudice di cognizione. Condanna alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Individua l'accordo tra parti (patteggiamento). La Corte ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione non può incidere sui termini dell'accordo e sul relativo giudicato quando il patteggiamento non prevedeva la sospensione condizionale.

  • art. 163 cod. pen.

    disciplina la sospensione condizionale della pena. La Corte ha precisato che se il giudice di cognizione ha espressamente escluso la concedibilità del beneficio, tale esclusione vincola la fase di esecuzione; solo se il giudice di cognizione è rimasto silente il giudice dell'esecuzione può valutare l'estensione del beneficio.

  • art. 670 cod. proc. pen.

    Richiamato quale motivo di impugnazione (violazione di legge), ma la Corte non ha ritenuto fondate le censure del ricorrente in ordine all'applicabilità della sospensione condizionale nella fattispecie.

  • art. 674 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente tra le norme violate; la Corte ha comunque rigettato il ricorso in considerazione del giudicato formatosi sul punto nella sentenza di cognizione e del patto di cui all'art. 444 c.p.p.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la statuizione sulle spese: la Corte condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi di tale articolo.

Massime di principio

  • Se il giudice di cognizione, nella sentenza che riconosce la continuazione o nel patteggiamento, ha espresso esclusione della sospensione condizionale della pena, il giudice dell'esecuzione non può in sede esecutiva estendere tale beneficio ai fatti già valutati.
  • Se il giudice di cognizione è rimasto silente sulla concessione della sospensione condizionale, il giudice dell'esecuzione può valutare, nel riesame complessivo delle pene, la possibilità di concedere il beneficio anche in presenza di continuazione.
  • L'accordo di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. vincola la statuizione sul punto (assenza o concessione di benefici): il giudicato formatosi per mancato impugnazione impedisce la sua modificazione in sede esecutiva.
  • Quando alcune sentenze che confluiscono nella continuazione avevano già concesso la sospensione condizionale e altre no, il giudice deve valutare globalmente la condotta del reo e i presupposti per stabilire se il beneficio possa o debba essere esteso o revocato.
  • Il mancato ricorso avverso la decisione di merito che esclude la sospensione determina la cristallizzazione del giudicato e impedisce che l'esecuzione modifichi quel punto.

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