Cassazione Civile, Ordinanza n. 06685/2024 del 13/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso nei confronti del fideiussore per il pagamento di un importo residuo dovuto a seguito della risoluzione di diritto di un contratto di leasing stipulato tra la società concedente e la società utilizzatrice, rimasta inadempiente. Il fideiussore propose opposizione al decreto, poi rigettata in primo grado e in appello. In cassazione articolò sette motivi: (1) dedusse la nullità integrale della fideiussione per la presenza di clausole riproduttive dello schema ABI anticoncorrenziale, asseritamente da rilevare d'ufficio; (2) lamentò la violazione dell'art. 1955 c.c., sostenendo che la concedente, omettendo di risolvere tempestivamente il leasing e di attivare la decadenza del beneficio del termine, avesse aggravato il rischio e pregiudicato il regresso; (3) censurò la valutazione delle prove e l'applicazione dell'art. 2697 c.c., assumendo provato il pregiudizio al regresso/surrogazione; (4) denunciò omessa pronuncia sul motivo di appello relativo all'asserita ultrapetizione del Tribunale; (5) contestò la motivazione sulla non applicabilità dell'art. 1956 c.c., perché i canoni di leasing non sarebbero obbligazioni future; (6) sostenne che i precedenti richiamati dalla Corte territoriale riguardassero una garanzia atipica e non la fideiussione; (7) ribadì la violazione dell'art. 1956 c.c. e dei canoni di correttezza e buona fede, affermando che la concedente avesse fatto credito al debitore pur conoscendone le difficoltà economiche, senza autorizzazione dei fideiussori.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, perché la nullità delle clausole ABI antitrust colpisce solo le clausole stesse e non l'intera fideiussione, salvo prova dell'interdipendenza della garanzia dalla clausola nulla. Ha poi affermato che, anche a voler ipotizzare un comportamento scorretto della concedente, non risultavano provati i presupposti per la liberazione del fideiussore né ex art. 1955 c.c. né ex art. 1956 c.c.: per l'art. 1955 c.c. occorre un pregiudizio giuridico, consistente nella perdita del diritto di regresso o surrogazione e non nella sola maggiore difficoltà di esercitarlo; per l'art. 1956 c.c. l'onere di provare il fatto estintivo grava sul fideiussore, che deve dimostrare il nuovo credito concesso senza autorizzazione, nonostante la consapevolezza del peggioramento economico del debitore. Poiché il rigetto dei motivi terzo e settimo rendeva inammissibili per difetto di interesse gli altri, il ricorso è stato integralmente respinto, con condanna del ricorrente alle spese.
Norme richiamate
Il rilievo d'ufficio riguarda la nullità, ma nel caso di nullità parziale di clausole fideiussorie anticoncorrenziali non è consentito estendere d'ufficio la nullità all'intero contratto senza la prova dell'interdipendenza.
La liberazione del fideiussore richiede la prova di un pregiudizio giuridico al diritto di regresso o surrogazione, non la sola maggiore difficoltà di esercitarlo; l'onere probatorio grava su chi invoca l'effetto liberatorio.
Per l'estinzione della garanzia occorre dimostrare che il creditore abbia concesso nuovo credito al terzo, senza autorizzazione del fideiussore, pur conoscendo il peggioramento delle condizioni economiche del debitore; nel caso concreto tale prova è mancata.
Richiamato come parametro di correttezza nella gestione del rapporto garantito e nella condotta del creditore.
Richiamato quale espressione del dovere di buona fede nell'esecuzione del rapporto.
L'onere di provare i presupposti dell'eccezione liberatoria ex artt. 1955 e 1956 c.c. incombe sul fideiussore.
Invocato per censurare il vizio motivazionale della sentenza d'appello.
La violazione è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non dedotte o disattende la regola di giudizio sulle prove, non quando valuta diversamente quelle ritualmente acquisite.
La doglianza non può ridursi alla critica della valutazione del materiale probatorio, che è attività riservata al giudice di merito.
Invocato per asserita omessa pronuncia sul motivo di appello; la censura è stata comunque superata dal rigetto delle questioni di merito.
art. 111 Cost.
Richiamato con riferimento al requisito della motivazione della sentenza.
Richiamato in tema di motivazione della decisione.
La nullità parziale è la regola; l'estensione all'intero contratto richiede prova dell'essenzialità della clausola nulla per l'assetto negoziale.
Richiamato come fonte del diritto di surrogazione del fideiussore che abbia pagato.
Richiamato come fonte del diritto di regresso del fideiussore verso il debitore principale.
Le clausole fideiussorie riproduttive dello schema ABI sono state considerate anticoncorrenziali, ma la tutela è stata individuata nella nullità parziale delle sole clausole.
La trattazione del ricorso è stata fissata secondo il rito camerale previsto da questa norma.
Massime di principio
- Le clausole fideiussorie conformi allo schema ABI vietato sotto il profilo antitrust determinano, di regola, la nullità delle sole clausole illecite e non dell'intera fideiussione; l'estensione della nullità all'intero contratto richiede la prova che il resto dell'assetto negoziale sia inscindibilmente dipendente dalla clausola nulla.
- La liberazione del fideiussore ex art. 1955 c.c. presuppone un pregiudizio giuridico concreto al diritto di regresso o di surrogazione; non basta allegare una maggiore difficoltà di recupero del credito dovuta al peggioramento patrimoniale del debitore.
- Chi invoca l'effetto liberatorio ex art. 1955 o ex art. 1956 c.c. ha l'onere di provarne tutti i presupposti di fatto, compresa la condotta del creditore e il nesso tra tale condotta e il pregiudizio lamentato.
- Ai fini dell'art. 1956 c.c., il "far credito" può consistere anche nel lasciare proseguire un rapporto a prestazioni corrispettive nonostante l'inadempimento del debitore, ma il fideiussore deve dimostrare che il creditore abbia consapevolmente aggravato l'esposizione senza la necessaria autorizzazione.
- In sede di legittimità, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere dedotta per contestare la mera valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, salvo che la decisione si fondi su prove non introdotte o disattenda apertamente la regola legale di giudizio.
- Quando una decisione si fonda su più rationes autonome e una sola resiste al ricorso, l'impugnazione è comunque destinata al rigetto, mentre le ulteriori censure restano prive di interesse.
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