Sentenza n. 1107/2026 - Cagliari, Sezione 2
per l’annullamento: - della determinazione n. 1142 (prot. uscita n. 16647) del 28 novembre 2025 del Direttore del Servizio politiche per la formazione terziaria e per la gioventù dell’Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport della Regione Autonoma della Sardegna (trasmessa alla ricorrente con nota del medesimo Direttore prot. 17927 del 19 dicembre 2025) con la quale sono state impegnate, a favore della Fondazione ricorrente, le risorse assegnate con la determinazione direttoriale n. 15245 del 5 novembre 2025; - della determinazione n. 984 (prot. uscita n. 15245) del 5 novembre 2025 del medesimo Direttore di Servizio (comunicata, priva dell’Allegato 1, con nota prot. 15309 del 6 novembre 2025), con la quale sono state assegnate alla Fondazioni ITS Academy le risorse finanziarie di cui all’Allegato 1 alla stessa determinazione (trasmesso solo in successiva data 19 dicembre 2025 in allegato alla nota del medesimo Direttore prot. 17913 del 19 dicembre 2025); - della deliberazione della Giunta regionale della Sardegna n. 53/10 del 16 ottobre 2025; - della deliberazione della Giunta regionale della Sardegna n. 52/21 dell’8 ottobre 2025; - di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente o, comunque, connesso con quelli impugnati, nessuno escluso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazioni regionali e determinazioni dirigenziali di assegnazione e impegno di risorse regionali a favore delle fondazioni ITS Academy, con ripartizione paritaria dei fondi per attività istituzionali, certificazioni e orientamento
Esito
Favorevole al resistente (regione e fondazioni controinteressate)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La fondazione ricorrente ha impugnato le deliberazioni della Giunta regionale e le successive determinazioni dirigenziali con cui la Regione Sardegna ha assegnato e impegnato risorse proprie, destinate alle fondazioni ITS Academy per attività istituzionali, certificazioni e azioni di orientamento. La ricorrente ha sostenuto che i fondi avrebbero dovuto essere distribuiti secondo criteri dimensionali e proporzionali, valorizzando il maggiore numero di percorsi formativi, studenti, ore di formazione e costi sostenuti. Ha dedotto: violazione dell'art. 1 l. n. 241/1990, degli artt. 3 e 97 Cost., dei principi di proporzionalità e buon andamento, dell'art. 11, comma 6, l. n. 99/2022 e del decreto ministeriale sui criteri di riparto delle risorse statali; manifesta irragionevolezza, disparità di trattamento e carenza di motivazione; violazione dell'art. 4, comma 3, d.m. n. 1284/2017 quanto al finanziamento delle certificazioni, anche facoltative; illegittimità derivata delle determinazioni attuative. La Regione e le fondazioni controinteressate hanno eccepito tardività e carenza di interesse e chiesto il rigetto nel merito.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo non necessario esaminare le eccezioni preliminari in applicazione del principio della ragione più liquida. I primi tre motivi sono stati esaminati congiuntamente e ritenuti infondati. Il Collegio ha distinto tra risorse statali e risorse regionali: i criteri dimensionali previsti dall'art. 11, comma 6, l. n. 99/2022 e dal relativo decreto ministeriale riguardano il Fondo statale e non sono direttamente applicabili alle risorse proprie regionali, né possono essere applicati analogicamente, mancando una medesima ratio. Le risorse regionali aggiuntive, il cui stanziamento è facoltativo fino al 2026, possono essere distribuite secondo criteri autonomamente individuati dalla Regione, in relazione alle specifiche esigenze territoriali e nell'esercizio di ampia discrezionalità politico-amministrativa. Il criterio della ripartizione paritaria per le attività istituzionali è stato ritenuto ragionevole, anche perché la ricorrente beneficiava già di maggiori risorse statali distribuite secondo criteri dimensionali e di ulteriori fondi regionali per borse di studio proporzionati al numero degli studenti. La diversa modalità adottata nell'anno precedente non vincolava la Regione a mantenere immutati i criteri di finanziamento. È stata ritenuta ragionevole anche la distribuzione paritaria dei fondi per le certificazioni, trattandosi di contributi e non di rimborso integrale dei costi; il d.m. n. 1284/2017 è stato interpretato come riferito alle risorse statali e a specifici meccanismi di rendicontazione, senza escludere il finanziamento regionale di altre certificazioni obbligatorie o facoltative. Parimenti legittima è stata ritenuta la ripartizione paritaria delle risorse per l'orientamento, poiché finalizzata a promuovere unitariamente il sistema ITS sull'intero territorio regionale e non direttamente commisurata alla dimensione delle singole fondazioni. Il sindacato giurisdizionale sulle scelte di allocazione di risorse regionali è stato ritenuto ammissibile soltanto in presenza di vizi macroscopici, non ravvisati nel caso concreto. Il quarto motivo, relativo all'illegittimità derivata delle determinazioni attuative, è stato respinto in conseguenza della legittimità delle deliberazioni presupposte. Le spese sono state compensate per la complessità della vicenda.
Norme richiamate
art. 1 l. 7 agosto 1990, n. 241
I principi generali dell'azione amministrativa, inclusi economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza, devono orientare anche l'allocazione delle risorse regionali, ma non impongono necessariamente criteri proporzionali o dimensionali.
art. 11 l. 15 luglio 2022, n. 99
I criteri stabiliti per il riparto delle risorse del Fondo statale per l'istruzione tecnologica superiore riguardano le risorse statali e non si applicano direttamente né analogicamente alle risorse proprie regionali aggiuntive.
art. 14, commi 5-bis e 5-ter, l. 15 luglio 2022, n. 99
Fino al 2026 il cofinanziamento regionale è facoltativo e le Regioni dispongono di ampia discrezionalità quanto allo stanziamento e alla destinazione delle proprie risorse aggiuntive.
d.m. 6 dicembre 2023, n. 693
Il decreto disciplina i criteri di riparto delle risorse statali sulla base, tra l'altro, del numero degli iscritti e dei diplomati, senza vincolare la distribuzione dei fondi regionali autonomi.
d.m. 28 novembre 2017, n. 1284
i costi dei percorsi ITS ... potranno essere integrati con le spese relative alla frequenza di corsi presso centri accreditati, necessari per l'ottenimento delle certificazioni obbligatorie ...
La disciplina riguarda la rendicontazione dei percorsi finanziati con risorse statali e non vieta alla Regione di sostenere, con fondi propri, certificazioni obbligatorie di diversa tipologia o certificazioni facoltative.
art. 3 Cost.
Il principio di uguaglianza non impone una ripartizione proporzionale delle risorse quando la scelta paritaria è sorretta da una finalità ragionevole e coerente con l'intervento finanziato.
art. 97 Cost.
Il buon andamento non esclude l'adozione di criteri perequativi o paritari nell'allocazione di contributi pubblici, purché non emergano vizi macroscopici di irragionevolezza o disparità.
Massime di principio
- I criteri normativi stabiliti per la ripartizione di un fondo statale non si applicano direttamente né analogicamente alle risorse proprie aggiuntive stanziate da una Regione quando le due tipologie di finanziamento perseguono finalità e logiche diverse.
- Quando lo stanziamento regionale aggiuntivo è facoltativo e la legge non predetermina i criteri di distribuzione, la Regione può individuare autonomamente i parametri di assegnazione in relazione alle specifiche esigenze territoriali, anche adottando criteri paritari anziché dimensionali o proporzionali.
- Le scelte di allocazione di risorse pubbliche caratterizzate da ampia discrezionalità politico-amministrativa sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto in presenza di vizi macroscopici di irragionevolezza, illogicità, disparità di trattamento o travisamento; il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella dell'amministrazione tra più soluzioni plausibili.
- La precedente adozione di criteri di finanziamento diversi non cristallizza il metodo di riparto e non impedisce all'amministrazione di modificare per gli esercizi successivi i criteri di assegnazione, purché la nuova scelta rimanga ragionevole e coerente con la finalità del contributo.
- Un atto ministeriale che disciplina la rendicontazione e il finanziamento di specifici percorsi mediante risorse statali non esclude, in assenza di un espresso divieto, che una Regione finanzi con fondi propri ulteriori tipologie di certificazioni, anche facoltative, coerenti con gli obiettivi dell'intervento.
- La ripartizione paritaria di contributi regionali può essere ragionevole quando l'intervento mira a sostenere un sistema unitario o a garantire una soglia minima di operatività sull'intero territorio, anziché a rimborsare integralmente i costi sostenuti dai singoli beneficiari.
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