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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35973/2023 del 27/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (assuntore)

La controversia

La controversia nasce nel contesto di un fallimento dichiarato nel 2002 e di un concordato fallimentare successivamente omologato. Il giudice delegato aveva disposto il trasferimento all'assuntore del concordato di un compendio immobiliare costituito da tre appartamenti siti in Roma. La parte ricorrente aveva proposto reclamo ex art. 26 l.f. sostenendo, da un lato, che il decreto di omologazione del concordato non fosse ancora definitivo perché pendeva ricorso per cassazione avverso il provvedimento della Corte d'appello che aveva dichiarato inammissibile il reclamo contro l'omologazione; dall'altro, che i beni oggetto di azione revocatoria fallimentare non potessero essere trasferiti all'assuntore, dovendo eventualmente essere solo assoggettati a esecuzione liquidatoria. I motivi di ricorso per cassazione riproponevano tali censure: violazione degli artt. 130 e 150 d.lgs. n. 5/2006 per l'asserita inapplicabilità della disciplina previgente sulla provvisoria esecutività dell'omologa del concordato, e omesso esame/violazione degli artt. 66 l.f., 2901 e 2902 c.c. per l'asserita illegittimità del trasferimento degli immobili all'assuntore dopo l'esito vittorioso della revocatoria fallimentare.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto preliminarmente infondata l'eccezione di inammissibilità del reclamo, osservando che il Tribunale lo aveva correttamente considerato tempestivo in mancanza di prova della comunicazione del decreto reclamato. Ha poi dichiarato inammissibile per difetto di interesse il primo motivo, poiché sopravvenuta la pronuncia della Cassazione che aveva rigettato il ricorso contro il decreto di rigetto dell'omologazione del concordato, facendo venir meno la doglianza sulla non definitività del provvedimento di omologa. Quanto al secondo motivo, lo ha ritenuto infondato: l'accoglimento della revocatoria fallimentare in sede concorsuale consente al curatore di apprendere e gestire il bene nell'interesse della massa e non impedisce che il bene stesso, se previsto dal concordato fallimentare, sia trasferito all'assuntore come modalità liquidatoria, essendo trasferibili anche i diritti derivanti dalle azioni revocatorie. La Corte ha quindi condannato la ricorrente alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 26 l.f.

    Il reclamo era esperibile avverso il provvedimento del giudice delegato; il Tribunale ne ha riconosciuto la tempestività in assenza di prova della comunicazione del decreto reclamato.

  • art. 130 l.f.

    Nella disciplina anteriore alla riforma del 2006, la sentenza di omologazione del concordato fallimentare era provvisoriamente esecutiva, con effetti sugli atti esecutivi del concordato indipendentemente dalle impugnative pendenti.

  • art. 150 d.lgs. n. 5/2006

    È stata richiamata per stabilire l'applicabilità della normativa anteriore alla riforma del 2006 alla procedura di concordato fallimentare nel caso di fallimento dichiarato nel 2002.

  • art. 66 l.f.

    L'azione revocatoria fallimentare, se vittoriosa, consente l'apprensione del bene alla massa e non esclude la sua successiva gestione o cessione nell'ambito della procedura.

  • art. 2901 c.c.

    Richiamato insieme alla revocatoria per sostenere che l'effetto dell'azione non impedisce il trasferimento del bene nell'ambito del concordato fallimentare.

  • art. 2902 c.c.

    Richiamato a sostegno della tesi della ricorrente; la Corte ha però escluso che la disciplina della revocatoria osti alla cessione dei beni all'assuntore.

  • art. 2740 c.c.

    L'accoglimento della revocatoria fallimentare serve a recuperare i beni alla garanzia patrimoniale dei creditori.

  • art. 31 l.fall.

    Il curatore amministra il patrimonio del fallito, inclusi i beni sopravvenuti, e può apprendere i cespiti per gestirli nell'interesse della massa.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stata disposta la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel concordato fallimentare regolato dalla disciplina previgente alla riforma del 2006, la sentenza di omologazione è provvisoriamente esecutiva e gli atti esecutivi del concordato restano efficaci anche se siano proposte impugnazioni contro l'omologa.
  • La sopravvenuta definizione del giudizio sull'omologazione del concordato può determinare la carenza di interesse a censurare in cassazione un atto che si assume viziato solo per la non definitività dell'omologa.
  • L'azione revocatoria fallimentare, inserendosi in una procedura concorsuale già in atto, non si esaurisce nella mera declaratoria di inefficacia dell'atto, ma consente al curatore di apprendere il bene e di amministrarlo nell'interesse della massa dei creditori.
  • L'esito favorevole della revocatoria fallimentare non impedisce che il bene recuperato sia oggetto di una modalità liquidatoria prevista dal concordato, incluso il trasferimento all'assuntore, quando il concordato attribuisca anche i diritti derivanti dalle azioni revocatorie.
  • In sede di reclamo e di legittimità, l'eccezione di tardività non è fondata se non è provata la comunicazione del provvedimento reclamato o comunque la formale conoscenza della data di decorrenza del termine.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioniRisoluzione del contrattoAzione revocatoria
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileObbligazioniContratti
IstitutiOnere della provaGiudicato

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