Cassazione Civile, Ordinanza n. 23678/2023 del 03/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Alcuni professionisti avevano agito contro un comune per ottenere il pagamento del compenso relativo alla redazione del progetto di massima delle opere di urbanizzazione primaria di un piano particolareggiato di recupero. Dopo il mancato pagamento, era stata avviata anche una procedura arbitrale; il comune aveva eccepito la non operatività della clausola compromissoria per effetto dell’annullamento d’ufficio della delibera di incarico. I professionisti avevano poi ottenuto un decreto ingiuntivo fondato sull’azione di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. per la diminuzione patrimoniale subita. Il tribunale aveva respinto l’opposizione del comune e la corte d’appello aveva confermato. Nel ricorso per cassazione il comune ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 112, 115, 116, 2041, 2042 e 2697 c.c. e degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., sostenendo che mancasse prova sia dell’arricchimento dell’ente sia del depauperamento dei professionisti, e che la decisione si fosse illegittimamente basata sulla tariffa professionale e sulla parcella vistata dall’ordine. Con il secondo motivo ha dedotto violazione degli artt. 112, 115, 116, 633, 634, 645 e 183 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., contestando che l’arricchimento fosse stato riconosciuto tramite il procedimento monitorio senza prova dello svolgimento della prestazione.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo e dichiarato inammissibile il secondo. Ha affermato che, nell’azione di indebito arricchimento nei confronti della pubblica amministrazione, il depauperato deve provare il fatto oggettivo dell’arricchimento, ma la misura dell’indennizzo non può coincidere automaticamente con il compenso professionale calcolato sulla tariffa. Il giudice deve invece procedere a una liquidazione equitativa del ristoro, usando la tariffa solo come parametro e non come criterio integrale di liquidazione, escludendo le voci che trasformerebbero l’indennizzo in un pieno corrispettivo contrattuale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di appello di Catania, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
"Il depauperato che agisce ex art. 2041 cod. civ. nei confronti della P.A. ha solo l'onere di provare il fatto oggettivo dell'arricchimento"
L’azione di arricchimento senza causa presuppone la prova dell’arricchimento oggettivo; nei confronti della P.A. non è necessario il riconoscimento dell’utilità da parte dell’ente, che può solo provare che l’arricchimento non fu voluto o consapevole.
Richiamato in relazione alla disciplina dell’azione di arricchimento senza causa e ai suoi presupposti di esperibilità.
Richiamato per il riparto dell’onere della prova circa arricchimento e depauperamento.
Richiamato come norma processuale asseritamente violata, in relazione alla corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Richiamato come norma processuale asseritamente violata, in relazione alla valutazione delle prove.
Richiamato come norma processuale asseritamente violata, in relazione al prudente apprezzamento delle prove.
Richiamato nel secondo motivo con riguardo al procedimento monitorio.
Richiamato nel secondo motivo con riguardo ai presupposti probatori del decreto ingiuntivo.
Richiamato nel secondo motivo con riguardo all’opposizione a decreto ingiuntivo.
Richiamato nel secondo motivo con riguardo alla fase di trattazione e deduzione delle difese.
Richiamato per escludere che i criteri della tariffa professionale e del decoro della professione coincidano automaticamente con l’indennizzo da arricchimento.
Indicato come base per la liquidazione equitativa dell’indennizzo quando sia difficile determinarne con precisione l’ammontare.
Massime di principio
- Nell’azione di indebito arricchimento proposta contro una pubblica amministrazione, il depauperato deve provare il fatto oggettivo dell’arricchimento, inteso come utilità concretamente tratta dall’ente, mentre il mancato riconoscimento formale dell’utilità non è di per sé ostativo alla domanda.
- L’utilità dell’opera professionale può consistere anche in una semplice utilizzazione consapevole della prestazione o in un risparmio di spesa, senza che sia necessario un incremento patrimoniale in senso stretto.
- La misura dell’indennizzo ex art. 2041 c.c. non può essere automaticamente coincidente con il compenso professionale determinato secondo tariffa; la tariffa può fungere solo da parametro orientativo.
- Il ristoro dovuto all’autore della prestazione deve tener conto sia dei costi e degli esborsi sostenuti sia del valore del sacrificio di tempo, energie mentali e fisiche, con eventuale liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c.
- Nella liquidazione dell’indennizzo per arricchimento senza causa, il giudice deve escludere le componenti che trasformerebbero l’indennità in un pieno corrispettivo contrattuale, come maggiorazioni legate a modalità particolari o urgenza della prestazione.
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