Cassazione Penale, Sentenza n. 19569/2022 del 18/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano in Cassazione la conferma della confisca del denaro posto in sequestro, denunziando violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando in particolare difetto assoluto di motivazione circa la misura ablativa disposta dalla Corte territoriale
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché i ricorrenti, in sede di appello, avevano concordato con il PM la qualificazione del fatto e la pena ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., rinunciando ai restanti motivi di impugnazione. Tale rinuncia e l'accordo sulla pena hanno limitato la cognizione del giudice d'appello e hanno prodotto una preclusione processuale estesa anche al giudizio di legittimità: non essendo la confisca stata dedotta né impugnata in appello, i ricorrenti non potevano sollevare la questione in Cassazione. Perciò i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende
Norme richiamate
La Corte evidenzia che la questione centrale in primo ed in appello riguardava la qualificazione del fatto (comma 1 vs. comma 5). La nuova qualificazione concordata in appello ha determinato l'accordo sulla pena, ma non ha implicato automaticamente la revisione della confisca non dedotta
codice di procedura penale, art. 599-bis
L'art. 599-bis consente alle parti di concordare la qualificazione e la pena in appello; la Corte interpreta tale norma come limitativa della cognizione del giudice d'appello e come fonte di una preclusione processuale che può estendersi al giudizio di legittimità
codice di procedura penale, art. 602
Stabilisce la possibilità per la Corte d'appello di decidere in camera di consiglio quando le parti concordano; la Corte di legittimità richiama la norma per inquadrare il procedimento di rinvio e l'operatività del concordato
codice di procedura penale, art. 589
Richiamato come norma che disciplina le forme della richiesta concordata in appello; serve a qualificare la forma procedurale dell'accordo tra le parti
codice di procedura penale, art. 597
La Corte osserva che la confisca non rientra tra le facoltà officiose del giudice d'appello secondo il catalogo del comma 5, con la conseguenza che la mancata deduzione in appello preclude la valutazione in sede di legittimità
codice di procedura penale, art. 581
Individua i motivi di gravame in appello; la Corte rileva che il motivo relativo alla confisca non era stato proposto in appello nei motivi di gravame, determinando la preclusione
codice di procedura penale, art. 616
Norma richiamata per l'entità e la natura della sanzione pecuniaria inflitta ai ricorrenti (contributo alla Cassa delle ammende)
Corte costituzionale, sent. n. 186/2000
Citata in tema di esclusione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte di Cassazione non ha rilevato elementi tali da escludere la colpa dei ricorrenti
giurisprudenza della Corte di Cassazione (massime richiamate)
Sez. 3, n. 19983/2020; Sez. 1, n. 944/2019; altre pronunce indicate
La Corte richiama orientamenti consolidati secondo i quali l'accordo sulla pena in appello e la rinuncia a specifici motivi producono una preclusione che impedisce la loro riassunzione in Cassazione
Massime di principio
- Se in appello le parti concordano la qualificazione del fatto e la pena ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., la rinuncia ai restanti motivi può precludere la loro discussione sia in appello sia in Cassazione
- Questioni non dedotte o non impugnate in appello (es. confisca non contestata in sede di gravame) risultano generalmente precluse in sede di legittimità, specie quando la confisca non rientra nelle facoltà officiose del giudice d'appello
- Per conservare la possibilità di impugnare in Cassazione profili diversi dalla pena concordata, la difesa deve espressamente sollevare e preservare tali questioni in appello (o evitare di aderire a un concordato che comporti rinunce estese)
- La scelta di concordare la pena in appello comporta rischi processuali: prima di accettare il concordato, valutare se vi siano profili sostanziali (es. misure ablative) che vanno espressamente riservati o impugnati
- L'inammissibilità del ricorso per rinuncia o preclusione può comportare condanna alle spese e sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende); la difesa deve considerare anche questo rischio economico
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 18 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 19431/2022 del 18/05/2022
- Sentenza penale · 18 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 19433/2022 del 18/05/2022
- Sentenza penale · 18 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 19434/2022 del 18/05/2022
- Sentenza penale · 18 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 19435/2022 del 18/05/2022
- Sentenza penale · 18 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 19436/2022 del 18/05/2022
- Sentenza penale · 18 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 19437/2022 del 18/05/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →