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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20213/2023 del 14/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società in amministrazione straordinaria ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva respinto il suo appello avverso la decisione del Tribunale di Milano. La controversia originaria riguardava il mancato riconoscimento di importi che la società assumeva maturati in esecuzione di un contratto di appalto intervenuto con il Ministero. Il ricorso era affidato a due motivi, ma nel corso del giudizio di legittimità le parti hanno depositato un atto con cui hanno dato atto dell'intervenuta transazione e hanno dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio, con richiesta di compensazione delle spese.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al giudizio intervenuta tra le parti dopo una transazione e ha dichiarato estinto il processo ai sensi degli artt. 306, 390 e 391 c.p.c. Ha inoltre compensato le spese di lite come richiesto dalle parti. La Corte ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, richiamando il principio per cui tale misura non opera in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, essendo prevista solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 306 c.p.c.

    La rinuncia agli atti del giudizio comporta l'estinzione del processo.

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso per cassazione è idonea a determinare l'estinzione del giudizio di legittimità.

  • art. 391 c.p.c.

    Disciplina gli effetti processuali della rinuncia nel giudizio di cassazione, conducendo all'estinzione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, poiché la norma riguarda solo rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione ed è di stretta interpretazione.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    Ha introdotto la previsione dell'ulteriore contributo unificato richiamata dalla Corte.

Massime di principio

  • La rinuncia agli atti del giudizio, ove ritualmente intervenuta nel processo di cassazione, determina l'estinzione del procedimento.
  • In presenza di una transazione intervenuta tra le parti e di una rituale rinuncia al ricorso, il giudice di legittimità deve dichiarare l'estinzione del processo e può compensare le spese se richiesto congiuntamente dalle parti.
  • La misura dell'ulteriore contributo unificato prevista per le impugnazioni ha natura eccezionale e sanzionatoria, perciò si applica solo nei casi espressamente previsti di rigetto, inammissibilità o improcedibilità e non può essere estesa analogicamente alla rinuncia al ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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