Cassazione Penale, Ordinanza n. 41095/2025 del 22/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza di applicazione della pena pronunciata dal GIP del Tribunale di Torino per un reato in materia di stupefacenti, deducendo: a) la violazione dell'art. 129 c.p.p. per il mancato proscioglimento, assumendo che la sostanza detenuta fosse compatibile con l'uso personale; b) l'illegittimità della confisca del materiale sequestrato, in particolare dei bilancini. La Corte ha però rilevato che il ricorso era proposto contro una sentenza di patteggiamento e che i motivi dedotti non rientravano tra quelli consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; inoltre, il secondo motivo non denunciava alcun profilo di illegalità della confisca.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso trattato de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Ha ritenuto inammissibili entrambi i motivi: il primo perché, contro la sentenza di patteggiamento, non è ammesso il ricorso fondato sull'omessa valutazione delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p., essendo l'impugnabilità limitata alle ipotesi tassative di violazione di legge previste dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; il secondo perché non deduceva alcuna illegalità della confisca. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Norma incriminatrice posta a base della sentenza di applicazione della pena, in materia di stupefacenti.
Richiamato dal ricorrente per sostenere il mancato proscioglimento; la Corte ne esclude la deducibilità in cassazione contro il patteggiamento nei limiti del caso concreto.
Rende inammissibile il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento quando si deducano censure diverse dalle tassative ipotesi di violazione di legge previste dalla norma.
Consente la trattazione de plano dell'impugnazione quando il ricorso debba essere dichiarato inammissibile per motivi non consentiti dalla legge.
Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata per affermare la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende quando non risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Indicata come fonte introduttiva dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena, il ricorso per cassazione è ammesso solo nei limiti tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; non è quindi consentito dedurre l'omessa valutazione delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. come vizio autonomamente censurabile.
- La doglianza sulla confisca è inammissibile se non viene prospettato un effettivo profilo di illegalità del provvedimento ablativo.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non risulta che il ricorrente abbia agito senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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