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Cassazione Penale, Ordinanza n. 41069/2025 del 22/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze del 6 giugno 2024. Dal testo emerge solo che l'unico motivo investiva il diniego delle circostanze attenuanti generiche: la censura viene qualificata dalla Corte di cassazione come confutativa e meramente riproduttiva di doglianze già esaminate e disattese dal giudice di merito con argomenti giuridici corretti. Non sono indicati nel testo i fatti di reato oggetto della condanna, né il titolo di reato contestato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo dedotto era sostanzialmente reiterativo delle contestazioni già esaminate in appello sul diniego delle attenuanti generiche, senza confrontarsi in modo effettivo con la motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, richiamando il principio secondo cui tale condanna consegue all'inammissibilità salvo che il ricorrente abbia proposto l'impugnazione senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    È la norma implicitamente richiamata dal riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche, oggetto dell'unico motivo di ricorso.

  • art. 616 c.p.p.

    È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    Viene richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità non si applica solo se il ricorrente ha proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità è inammissibile il motivo che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese dal giudice di merito senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Il controllo della Corte di cassazione non può trasformarsi in una nuova valutazione del merito, soprattutto quando la doglianza investe il diniego delle attenuanti generiche ma non evidenzia un vizio argomentativo effettivo della decisione impugnata.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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