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Cassazione Penale, Ordinanza n. 41066/2025 del 22/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando che non ricorrevano i presupposti per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo riguardava. Dal testo emerge che i motivi erano due: il primo è stato ritenuto manifestamente infondato alla luce del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza Polichetti; il secondo atteneva al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed è stato dichiarato generico e meramente riproduttivo di censure già esaminate e disattese dalla sentenza impugnata con argomentazioni giuridiche ritenute corrette. Il testo non consente di determinare con precisione il fatto storico e il reato contestato nel giudizio di merito.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • art. 62-bis c.p.

    Il diniego delle circostanze attenuanti generiche deve essere specificamente censurato; censure meramente riproduttive o generiche non superano il vaglio di legittimità, se la sentenza impugnata le ha già adeguatamente esaminate.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    La sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità del ricorso presuppone che il ricorrente abbia proposto l'impugnazione con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti, Rv. 288175

    Il primo motivo di ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato perché contrastante con il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite, cui il Collegio ha dichiarato di aderire.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il primo motivo è manifestamente infondato alla luce di un principio di diritto consolidato delle Sezioni Unite e il collegio non intende discostarsene.
  • Le doglianze contro il diniego delle circostanze attenuanti generiche devono essere specifiche e non meramente riproduttive di censure già esaminate e disattese dal giudice di merito.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

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