Cassazione Penale, Ordinanza n. 41064/2025 del 22/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze del 21 gennaio 2025. Dall'ordinanza emerge che l'unico profilo di doglianza riguardava il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione rileva però che il motivo era generico e sostanzialmente riproduttivo di censure già formulate, adeguatamente esaminate e disattese dal giudice di merito con argomentazioni giuridiche corrette. Non risultano, nel testo fornito, ulteriori dati sulla fattispecie concreta o sul reato originariamente contestato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato su un motivo generico e meramente reiterativo delle doglianze già esaminate in appello contro il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, richiamando il principio per cui tale sanzione consegue all'inammissibilità salvo che il ricorrente abbia agito senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
circostanze attenuanti generiche
La doglianza sul diniego delle attenuanti generiche deve essere specifica e non può limitarsi a riprodurre censure già esaminate e disattese in appello.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte cost. n. 186 del 2000
La condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone che il ricorrente non abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità, il motivo di ricorso deve essere specifico e autosufficiente: è inammissibile la censura meramente generica o riproduttiva di questioni già dedotte e motivatamente respinte dal giudice di merito.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere censurato in cassazione solo denunciando un effettivo vizio della motivazione o un errore di diritto; non è sufficiente reiterare in modo assertivo le stesse doglianze già valutate in appello.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che il ricorrente abbia agito senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Come è indicizzato
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