Cassazione Penale, Ordinanza n. 41067/2025 del 22/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando che non poteva escludersi la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, secondo il richiamo a Corte cost. n. 186 del 2000. Dal testo non emerge alcuna riforma della sentenza di merito, che resta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze del 24 gennaio 2025. Dal testo disponibile non emerge il reato oggetto del giudizio né il contenuto completo delle censure originariamente mosse; si ricava solo che il primo motivo era formulato con generiche doglianze in punto di fatto, mentre il secondo e il terzo motivo riproponevano questioni già esaminate e respinte dalla sentenza impugnata, in particolare sulla valutazione delle dichiarazioni del teste Casini e sul diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto tali doglianze inammissibili perché meramente generiche o ripetitive di censure già decise con argomenti giuridici corretti in appello.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte cost. n. 186 del 2000
È richiamata per affermare che la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone che il ricorso sia stato proposto con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si risolve in generiche doglianze di fatto, prive di specifica critica alle ragioni della decisione impugnata.
- Sono inammissibili i motivi che si limitano a riprodurre censure già esaminate e disattese dal giudice di merito senza confrontarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata.
- La valutazione della prova dichiarativa e il diniego delle circostanze attenuanti generiche non possono essere censurati in cassazione con formule assertive o meramente reiterative, ma richiedono una critica specifica ai passaggi logico-giuridici della decisione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, se non è esclusa la colpa del ricorrente, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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