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Cassazione Penale, Ordinanza n. 41065/2025 del 22/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile. Dal testo emerge solo che il motivo di ricorso mirava sostanzialmente a ottenere una diversa lettura delle fonti probatorie e a riproporre censure già esaminate e disattese dal giudice di merito. La Corte di cassazione ha ritenuto che tale censura fosse inammissibile perché non introduceva un vizio logicamente o giuridicamente apprezzabile, ma si risolveva in una mera richiesta di rivalutazione del fatto e della prova.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo integrata la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. Dal testo non è possibile ricavare con precisione il reato oggetto della condanna di merito, né il contenuto specifico della sentenza d'appello oltre al giudizio di responsabilità confermato in quella sede.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, quando non risulti che egli abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    È richiamata per affermare che la condanna alla sanzione pecuniaria presuppone l'assenza di prova che il ricorrente abbia versato senza colpa nella causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto la veste di censure di legittimità, solleciti una non consentita rivalutazione del compendio probatorio e una diversa lettura dei fatti già scrutinati con motivazione non illogica dal giudice di merito.
  • La mera riproposizione di doglianze già esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio non integra di per sé un vizio deducibile in cassazione, se non si confronta specificamente con le ragioni della decisione impugnata.
  • Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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