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Cassazione Penale, Ordinanza n. 41061/2025 del 22/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza con cui il GIP aveva applicato la pena su richiesta delle parti per un reato in materia di stupefacenti, deducendo vizi di motivazione sia con riferimento all'affermazione di responsabilità sia con riferimento alla qualificazione giuridica della condotta. La Corte rileva però che, nel rito del patteggiamento, il ricorso è ammesso solo nei limiti dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; nel caso concreto, la censura sulla qualificazione giuridica non prospetta un errore manifesto, ma una deduzione aspecifica e non autosufficiente, non immediatamente ricavabile dal capo di imputazione e dalla motivazione della sentenza. Per questo il ricorso è ritenuto inammissibile perché fondato su un motivo non consentito dalla legge.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro la sentenza di applicazione della pena. Ha ritenuto che la doglianza sulla qualificazione giuridica del fatto non integrasse l'errore manifesto richiesto dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., poiché la pretesa violazione di legge non risultava immediatamente evincibile dal tenore del capo di imputazione e dalla motivazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, richiamando l'assenza di una causa non colposa dell'inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma incriminatrice del reato in materia di stupefacenti oggetto della sentenza di applicazione della pena.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la trattazione de plano dell'impugnazione quando ricorrono i presupposti di inammissibilità immediatamente rilevabili.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Nel patteggiamento limita il ricorso per cassazione alle ipotesi previste dalla legge; la censura sulla qualificazione giuridica è ammissibile solo in caso di errore manifesto, cioè palesemente eccentrico rispetto al capo di imputazione.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    Richiamata per affermare che, in caso di inammissibilità non non colpevole, segue la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023

    Richiamata come precedente sul concetto di errore manifesto nella qualificazione giuridica del fatto nel patteggiamento.

Massime di principio

  • Nel rito di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione è soggetto a un regime di impugnazione fortemente limitato: non è sufficiente denunciare genericamente vizi di motivazione o violazioni di legge, occorrendo che la censura rientri nei casi espressamente ammessi dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
  • L'errore sulla qualificazione giuridica del fatto è deducibile in cassazione solo quando sia manifesto, ossia immediatamente percepibile, non opinabile e palesemente incompatibile con il fatto descritto nel capo di imputazione; fuori da tale ipotesi il ricorso è inammissibile.
  • Nel giudizio di legittimità contro sentenze di patteggiamento, il controllo sulla qualificazione giuridica non può risolversi in una rivalutazione del merito o in una critica non autosufficiente della motivazione, ma deve emergere direttamente e con chiarezza dagli atti richiamati.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa dell'inammissibilità, anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioRiti alternativiImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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