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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18585/2026 del 22/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (magistrato di sorveglianza)

La controversia

L'interessato aveva proposto un ricorso ex art. 14-ter ord. pen. contro il decreto del magistrato di sorveglianza di Spoleto del 28 gennaio 2025, con cui era stato dichiarato non luogo a provvedere sul reclamo "generico" presentato dall'interessato, ritenuto tale perché contenente doglianze formulate in modo generico avverso richieste già valutate. Il ricorso per cassazione è stato però sottoscritto personalmente dalla parte e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. La Corte rileva quindi un vizio originario di inammissibilità dell'impugnazione per difetto di valida sottoscrizione tecnica.

La decisione

La Corte dichiara inammissibile il ricorso in via de plano, rilevando che l'atto di impugnazione era stato proposto personalmente dall'interessato anziché da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, come richiesto dagli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, c.p.p., nel testo modificato dalla legge n. 103 del 2017. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 14-ter ord. pen.

    norma che costituisce il presupposto del reclamo/ricorso nell'ambito dell'esecuzione penitenziaria o della sorveglianza, richiamata solo come base del procedimento impugnatorio.

  • art. 571, comma 1, c.p.p.

    l'impugnazione non può essere validamente proposta personalmente quando è richiesto l'intervento tecnico del difensore; la Corte lo richiama come norma che impone la sottoscrizione del ricorso da parte di un difensore abilitato al patrocinio davanti alla Cassazione.

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    l'atto di ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; la sottoscrizione personale determina inammissibilità.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la declaratoria di inammissibilità de plano del ricorso nei casi previsti; la Corte lo applica per definire l'impugnazione senza ulteriore contraddittorio.

  • legge n. 103 del 2017

    riforma richiamata quale fonte delle modifiche agli artt. 571 e 613 c.p.p. che incidono sui requisiti di ammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione proposto dopo la riforma del 2017, l'atto deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; la sottoscrizione personale dell'interessato non soddisfa il requisito di validità dell'impugnazione.
  • La mancanza della necessaria sottoscrizione tecnica integra una causa di inammissibilità del ricorso, rilevabile de plano dalla Corte di cassazione.
  • Quando il ricorso è inammissibile per difetto formale originario, la Corte provvede senza esame del merito e condanna il ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, se dovuta.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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