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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01364/2026 del 13/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che, in riforma della decisione di primo grado, aveva dichiarato estinti per prescrizione, con esclusione della recidiva contestata, i reati di ricettazione e di detenzione di arma comune da sparo ascritti ai capi A e B, rideterminando la pena in relazione al residuo delitto di ricettazione al capo C, avente ad oggetto una carabina ad aria compressa alterata nella potenza sino a circa 15 joule, in fatto commesso in epoca anteriore e prossima al 5 novembre 2015. Con il ricorso deduceva: la nullità della sentenza di primo grado per omessa esplicitazione del criterio di calcolo della pena, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe dovuto annullare con rinvio e non integrare la motivazione; l'erronea conferma della responsabilità per la ricettazione al capo C, assumendo di avere egli stesso confessato di aver modificato l'arma; il mancato riconoscimento dell'attenuante della particolare tenuità del fatto. La Corte ha ritenuto i motivi manifestamente infondati e ripetitivi delle doglianze già formulate in appello, osservando che il giudice di secondo grado aveva già fornito risposta adeguata e conforme ai principi di diritto applicabili.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il difetto di motivazione della sentenza di primo grado non integra uno dei casi tassativi di cui all'art. 604 c.p.p. che impongono l'annullamento con trasmissione degli atti al giudice di primo grado, potendo il giudice d'appello colmare anche integralmente la motivazione mancante senza privare l'imputato di un grado di giudizio. Ha inoltre ritenuto corretta la valutazione di merito sulla ricettazione del capo C, perché le dichiarazioni dell'imputato sulla modifica dell'arma erano generiche e non dimostravano le competenze tecniche per eseguirla, e ha condiviso il diniego della particolare tenuità del fatto in ragione del valore economico e della notevole potenzialità dell'arma. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 604 c.p.p.

    Il difetto di motivazione della sentenza di primo grado non rientra nei casi tassativi che impongono al giudice d'appello di dichiarare la nullità e trasmettere gli atti al primo giudice; il giudice d'appello può integrare o redigere anche integralmente la motivazione mancante nell'esercizio dei suoi poteri di piena cognizione.

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto è stata esclusa in concreto perché il valore economico e la notevole potenzialità dell'arma sono incompatibili con il riconoscimento dell'istituto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello, il vizio di motivazione della sentenza di primo grado non determina automaticamente la regressione del procedimento: il giudice di secondo grado può colmare la lacuna motivazionale, anche integralmente, se ciò avviene nell'ambito dei suoi poteri di piena cognizione e non priva l'imputato di un grado di giudizio.
  • In tema di ricettazione, non è necessario che l'accusa dimostri positivamente che l'imputato non abbia concorso nel reato presupposto; è sufficiente che non emerga la prova del contrario. Se però l'imputato deduce in modo credibile di essere autore del reato presupposto, può rendersi necessaria la prova della sua estraneità.
  • Le dichiarazioni dell'imputato, per incidere sulla qualificazione della sua responsabilità, devono essere specifiche e sorrette da elementi concreti; affermazioni generiche non sono sufficienti a scardinare l'accertamento tecnico compiuto sui beni oggetto del reato.
  • La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando le modalità della condotta, il valore del bene e la sua potenzialità offensiva evidenziano una gravità non compatibile con la minima offensività richiesta dall'istituto.
  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una rivalutazione del compendio probatorio o una lettura alternativa dei fatti già esaminati dal giudice di merito quando la motivazione impugnata sia logica e coerente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRicettazioneUso di atto falsoCause di non punibilità
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonioReati contro la fede pubblicaParte generale
IstitutiPrescrizione del reatoParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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