Cassazione Civile, Sentenza n. 1954/2020 del 29/01/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione tributaria)
La controversia
La controversia origina dalla contestazione notificata il 31 maggio 2010 dall'Ufficio delle Dogane di Tirano, relativa a diritti doganali, IVA e sanzioni per l'introduzione in territorio italiano, senza assolvimento degli obblighi fiscali, di un orologio Cartier acquistato a Livigno nel periodo 2003-2004. La Commissione tributaria provinciale di Sondrio aveva respinto il ricorso del contribuente e la Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 101/35/13 depositata il 16 luglio 2013, aveva rigettato l'appello. Il contribuente sosteneva di avere acquistato l'orologio a Sondrio nel 2003 da un commerciante locale e di averlo pagato con un assegno di 6.300 euro, emesso a Sondrio il 18 giugno 2005. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione, contestando la prova dell'acquisto a Livigno e del contrabbando, la sufficienza degli indizi e l'utilizzo di verifiche fiscali svolte presso terzi, nonché lamentando un'inversione dell'onere probatorio. Con il secondo motivo ha eccepito la prescrizione della pretesa fiscale, invocando l'art. 221 del codice doganale comunitario e l'art. 84 T.U.L.D.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha preliminarmente respinto l'eccezione di nullità relativa alla notificazione del ricorso all'ufficio periferico, richiamando l'orientamento secondo cui la notificazione può essere effettuata alternativamente presso la sede centrale dell'Agenzia o presso i suoi uffici periferici. Il primo motivo è stato dichiarato in parte inammissibile, perché mirava a ottenere in cassazione una nuova valutazione delle prove, e in parte infondato: la CTR aveva considerato il quadro presuntivo complessivo e l'assegno del 2005 non era idoneo a dimostrare un acquisto asseritamente avvenuto nel 2003; inoltre, gli accertamenti fiscali presso terzi potevano concorrere, come elementi indiziari, alla valutazione probatoria. Il secondo motivo è stato rigettato: accertato il mancato pagamento il 24 luglio 2007, la contestazione e l'avviso di pagamento notificati il 31 maggio 2010 erano tempestivi rispetto al termine triennale di prescrizione applicabile. Il ricorrente è stato condannato a rifondere le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 2.000 euro oltre spese prenotate a debito, ed è stata data attestazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 43 T.U.L.D.
Ai sensi dell’art. 43 T.U.L.D., commi 1, 5 e 6 nel caso di immissione in consumo della merce estera destinata al consumo interno e indebitamente sottratta ai vincoli doganali, o comunque non presentata ai controlli doganali, l’obbligazione tributaria si ritiene sorta al momento in cui il fatto si è verificato ovvero, se non è possibile stabilire tale momento, quando il fatto è stato accertato.
Per l'immissione in consumo di merce estera sottratta ai vincoli doganali, l'obbligazione tributaria sorge quando si verifica il fatto; se non è possibile determinarne il momento, sorge quando il fatto viene accertato.
art. 84, comma 2, lett. d), D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (T.U.L.D.)
Nella specie, e come correttamente ritenuto dalla CTR, intervenuto l’accertamento il 24 luglio 2007, la notificazione del verbale di contestazione e contestuale avviso di pagamento è stata tempestivamente effettuata il 31 maggio 2010, ossia entro il termine triennale di prescrizione applicabile ratione temporis ex art. 84 T.U.L.D., comma 2, lett. d) (“dalla data in cui i diritti sono divenuti esigibili”).
La pretesa è soggetta al termine triennale decorrente dalla data in cui i diritti sono divenuti esigibili; nel caso deciso, la notificazione avvenuta entro tre anni dall'accertamento è stata ritenuta tempestiva.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il motivo è in parte inammissibile, basandosi su profili di doglianza miranti, con tutta evidenza, a sollecitare nelle presente sede di legittimità un non consentito riesame della valutazione delle prove ai fini dell’auspicato esito alternativo del giudizio già reso, e in parte infondato, non sussistendo affatto la denunciata carenza motivazionale alla luce della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
La censura ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. non consente di chiedere alla Corte di cassazione una nuova valutazione delle prove; nel caso concreto la motivazione della CTR non presentava la denunciata carenza.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2012, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, se dovuto.
Massime di principio
- La Corte di cassazione non può essere investita di una nuova valutazione del materiale probatorio: le doglianze che, pur formulate come violazione di legge o vizio di motivazione, mirano a sostituire l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito sono inammissibili.
- Gli elementi acquisiti mediante verifiche fiscali svolte nei confronti di terzi possono concorrere, come indizi, alla formazione del quadro probatorio relativo al contribuente; non sussiste una generale inutilizzabilità di tali risultanze nei suoi confronti.
- Nel caso di merce estera immessa in consumo e sottratta ai vincoli doganali, l'obbligazione tributaria sorge al momento del fatto oppure, se quel momento non è determinabile, al momento dell'accertamento; il termine triennale previsto dall'art. 84 T.U.L.D. decorre dalla data in cui i diritti sono divenuti esigibili.
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