Cassazione Civile, Ordinanza n. 13363/2026 del 08/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato un atto di contestazione con cui gli erano state irrogate, per l'anno d'imposta 2015, sanzioni amministrative molto elevate per dichiarazioni infedeli e per l'indebita detrazione IVA fondata su fatture relative a operazioni oggettivamente inesistenti, in relazione all'attività svolta tramite una società a responsabilità limitata. L'Ufficio sosteneva che, pur cessata formalmente dalla carica, la persona fisica avesse continuato a gestire di fatto la società e che la cessione delle quote e la nomina del nuovo amministratore fossero meramente fittizie, con il nuovo soggetto qualificato come prestanome. In appello la decisione di merito aveva ritenuto che il contribuente fosse soggetto estraneo alla compagine ma, al tempo stesso, promotore, artefice e beneficiario del disegno evasivo, e che pertanto operasse il concorso di persone nelle violazioni ai sensi dell'art. 9 d.lgs. 472/1997. Nel ricorso per cassazione è stata denunciata la violazione degli artt. 7 d.l. 269/2003 e 9 d.lgs. 472/1997, sostenendo che, una volta riconosciuta la qualifica di amministratore di fatto, dovesse trovare applicazione la regola dell'imputazione esclusiva delle sanzioni alla società prevista dall'art. 7, senza possibilità di cumulo con la responsabilità personale, e che comunque la sentenza non avesse accertato la natura fittizia della società, la quale era stata anzi descritta come autonoma ed effettiva nei rapporti commerciali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato l'assunto secondo cui l'art. 7 d.l. 269/2003 avrebbe dovuto escludere la responsabilità personale del ricorrente, chiarendo che la norma eccezionale opera quando l'amministratore o rappresentante agisce nell'interesse della società dotata di personalità giuridica, mentre non si applica quando la persona fisica è il reale beneficiario dei redditi formalmente intestati alla società e ne dispone uti dominus. In tale ipotesi, l'accertamento rilevante non è la mera fittizietà della società, ma la prova dell'effettivo possesso dei redditi per interposta persona ex art. 37, terzo comma, d.P.R. 600/1973. La Corte ha inoltre osservato che, una volta accertata la distinta soggettività tra società e beneficiario effettivo, non vi è incompatibilità con l'art. 9 d.lgs. 472/1997, potendo i soggetti concorrere nella violazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese, al pagamento di somme ulteriori ex art. 96 c.p.c. e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica
La regola dell'imputazione esclusiva alla persona giuridica è eccezionale e opera solo se la persona fisica ha agito nell'interesse e a beneficio della società; non si applica quando la società è solo lo schermo attraverso cui la persona fisica realizza un vantaggio fiscale proprio.
La disciplina del concorso nelle violazioni non è incompatibile con l'art. 7 d.l. 269/2003 quando la persona fisica e la società sono soggetti distinti e concorrono nella realizzazione dell'illecito; la norma non impedisce la sanzionabilità personale dell'effettivo beneficiario.
art. 37, terzo comma, d.P.R. n. 600 del 1973
In sede di rettifica o di accertamento d'ufficio sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l'effettivo possessore per interposta persona
Consente di imputare al reale possessore i redditi formalmente intestati ad altri soggetti, anche società di capitali, sulla base di presunzioni; l'Ufficio deve provare il totale asservimento del soggetto interposto all'interponente e il suo effettivo possesso del reddito.
In caso di definizione del giudizio conforme alla proposta accelerata e di soccombenza, possono essere irrogate condanne pecuniarie ulteriori in favore della controparte e della cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La soccombenza comporta anche il presupposto per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L'art. 7 d.l. 269/2003 deroga al principio personalistico delle sanzioni tributarie e si applica solo quando l'autore materiale della violazione ha operato nell'interesse della società o dell'ente con personalità giuridica; se invece la persona fisica ha agito per un interesse proprio, la disciplina speciale non esclude la sua responsabilità.
- Ai fini dell'imputazione dei redditi ex art. 37, terzo comma, d.P.R. 600/1973, l'Amministrazione non deve provare la simulazione o la mera fittizietà del veicolo societario, ma l'effettivo possesso del reddito da parte del soggetto interponente per interposta persona, anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti.
- Nelle ipotesi di società utilizzata come schermo dall'interponente, la posizione di amministratore di fatto non è di per sé decisiva: ciò che rileva è la dimostrazione che il soggetto persona fisica disponesse uti dominus delle risorse sociali e fosse il reale beneficiario economico dell'attività.
- Quando è accertata la distinta soggettività tra società e beneficiario effettivo, la società e la persona fisica possono concorrere nella violazione tributaria, senza che l'art. 7 d.l. 269/2003 impedisca l'applicazione dell'art. 9 d.lgs. 472/1997.
- In sede di prova dell'interposizione reale o fittizia, l'onere dell'Ufficio riguarda il rapporto di fatto tra interponente e reddito; una volta raggiunta tale prova, grava sul contribuente la prova contraria dell'assenza di interposizione o della mancata percezione dei redditi.
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