Sentenza n. 4459/2026 - Milano, Sezione 2
per l’annullamento sia con riguardo al ricorso introduttivo che al ricorso per motivi aggiunti presentati da Farchioni Olii S.p.A.: - del provvedimento del 19 gennaio 2026 di Milano Ristorazione S.p.A., conosciuto con comunicazione p.e.c. del 21 gennaio 2026, con il quale la Stazione appaltante ha comunicato che la fornitura relativa al Lotto 2 – olio biologico di origine comunitaria e olio di semi di girasole – della gara 17/2025 con identificativo C.I.G. B7C4F00D40 è stata aggiudicata alla società Ladisa S.r.l. in R.T.I. con Olio Levante S.r.l., per l’importo di € 690.000,00 (oltre I.V.A.), dando atto che l’aggiudicataria aveva ottenuto il punteggio complessivo di 81,00 punti (suddivisi in 51,00 punti per l’offerta tecnica e 30,00 punti per l’offerta economica); - nella parte in cui sono lesivi per la ricorrente, dei verbali di cui alla gara de qua e, in particolare, (i) del verbale del Seggio di gara n. 1 dell’8 settembre 2025, nella parte in cui la Stazione appaltante, pur rilevando che il R.T.I. Ladisa “ha omesso di indicare i lotti, con i relativi CIG, di partecipazione” nella domanda di partecipazione, nelle “dichiarazioni ulteriori” e nel “patto di integrità”, non lo ha immediatamente escluso e lo ha ammesso con riserva “al fine di sanare le irregolarità rilevate”, (ii) del verbale del Seggio di gara n. 2 del 18 settembre 2025, nella parte in cui la Stazione appaltante, nel dare atto che in data 11 settembre 2025 erano stato inviate le richieste di soccorso istruttorio ex art. 101 del D. Lgs. n. 36 del 2023 e che vi era stato il relativo riscontro, ha ammesso il R.T.I. Ladisa al prosieguo dei lavori, (iii) del verbale della Commissione giudicatrice n. 4 del 7 ottobre 2025, nella parte in cui, in relazione al parametro B.1 - “Relazioni intraprese per la salvaguardia ambientale”, la Commissione ha stabilito di chiedere chiarimenti al R.T.I. Ladisa in ordine agli automezzi offerti e, in relazione al parametro B.2 - Certificazione UNI ENI ISO 22005, ha attribuito al R.T.I. Ladisa 10 punti e, in relazione al parametro B.3 - possesso delle certificazioni IFS Food e BRC Food Safety del produttore, ha attribuito erroneamente a Farchioni Olii solo 5 punti, assumendo che «il concorrente ha prodotto la certificazione BRC Food Safety in lingua inglese non valutabile in quanto l’art.12 del Disciplinare statuisce che “tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana”», (iv) del verbale n. 5 della Commissione giudicatrice del 21 ottobre 2025, nella parte in cui emerge che “all’esito della seduta pubblica del 07.10.2025 di apertura delle buste tecniche, la Commissione Giudicatrice ha riscontrato la necessità di richiedere dei chiarimenti al concorrente Ladisa s.r.l.” e che “in data 14.10.2025 è stata trasmessa richiesta di chiarimenti al concorrente sopramenzionato, concedendo termine di scadenza alle ore 17:00 del 20.10.2025”, da cui è scaturita l’attribuzione con riguardo al Lotto 1 di 6 punti per il subparametro B.1.1, relativo alla consegna delle referenze presso il magazzino sito in Buccinasco, (v) del verbale n. 6 della Commissione giudicatrice del 18 novembre 2025, nel corso del quale la Commissione ha dato lettura dei punteggi dell’offerta tecnica, ha attribuito i punteggi dell’offerta economica e ha poi attribuito i punteggi totali, determinando in tal modo la collocazione del R.T.I. Ladisa in prima posizione e della ricorrente in seconda posizione nella graduatoria relativa al Lotto 2 e (vii) del quadro sinottico relativo al Lotto 2; - di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o conseguente, nonché ove e per quanto occorra, per la declaratoria di nullità ovvero di annullamento del contratto eventualmente stipulato ai sensi degli artt. 121 e 122 cod. proc. amm. ovvero, in via subordinata, per il subentro nel medesimo contratto di appalto eventualmente stipulato nelle more, nonché, in via ulteriormente subordinata, per il risarcimento per equivalente del danno ai sensi degli artt. 124 e 125 cod. proc. amm. quanto al ricorso per motivi aggiunti proposto da Farchioni Olii S.p.A.: - del verbale della Commissione giudicatrice n. 4 del 7 ottobre 2025, nella parte in cui, in relazione al parametro B.3 (recte, B4) – certificazione IFS Food o BRC Food del produttore – ha attribuito al R.T.I. Ladisa 10 punti, rilevando che “il concorrente allega entrambe le certificazioni del produttore in corso di validità”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Aggiudicazione al RTI composto da Ladisa S.r.l. e Olio Levante S.r.l. del Lotto 2 della gara 17/2025 per la fornitura di olio biologico di origine comunitaria e olio di semi di girasole, per € 690.000 oltre IVA, nonché i verbali di gara e le valutazioni tecniche presupposte
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Farchioni Olii, seconda classificata nel Lotto 2 con 80,05 punti contro gli 81 punti dell'aggiudicatario, ha impugnato l'aggiudicazione e gli atti di gara. Ha sostenuto, anzitutto, che il RTI Ladisa avrebbe dovuto essere escluso per non avere indicato separatamente nella domanda di partecipazione, nelle dichiarazioni ulteriori e nel patto di integrità i lotti e i relativi CIG, e che il soccorso istruttorio avesse illegittimamente sanato tale omissione. Ha contestato inoltre la mancata attribuzione a sé dei 10 punti previsti per il possesso di entrambe le certificazioni IFS Food e BRC Food Safety, poiché la certificazione BRC era stata presentata in inglese senza traduzione giurata; ha denunciato l’illegittima attribuzione al RTI di punteggi per i parametri relativi ai mezzi di consegna, sostenendo che i chiarimenti e la documentazione integrativa avessero modificato l’offerta tecnica e che i mezzi originariamente indicati non rispettassero il requisito del tank da 1.000 kg. Con motivi aggiunti ha contestato i 10 punti attribuiti al RTI per le certificazioni IFS Food e BRC Food del produttore, lamentando la mancata traduzione giurata e integrale e l’asserita riferibilità dei certificati alla sola fase di imbottigliamento, non alla produzione. Ladisa ha proposto ricorso incidentale, chiedendo ulteriori punteggi per certificazione ISO 14001, dichiarazione relativa al tank da 1.000 litri e materiale riciclato negli imballi; con motivi aggiunti ha contestato anche i punteggi attribuiti a Farchioni per certificazioni analoghe.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso principale e i motivi aggiunti di Farchioni. Ha ritenuto legittimo il soccorso istruttorio relativo alla domanda cumulativa del RTI: la piattaforma Sintel aveva consentito una sola domanda amministrativa per entrambi i lotti, mentre offerte tecniche ed economiche erano autonome; la partecipazione a entrambi i lotti risultava comunque univocamente dai DGUE, dalle garanzie provvisorie, dai contributi ANAC e dai requisiti dichiarati. L’omissione era quindi una carenza formale della documentazione amministrativa, sanabile ai sensi dell’art. 101 del d.lgs. 36/2023, non una modifica dell’offerta. Ha respinto la censura sulla certificazione BRC di Farchioni: la certificazione costituiva elemento dell’offerta tecnica e non era integrabile con soccorso istruttorio; la lex specialis imponeva la traduzione giurata dei documenti stranieri e subordinava il punteggio all’allegazione del certificato. Non sussisteva disparità di trattamento, poiché il soccorso accordato al RTI aveva riguardato la documentazione amministrativa, mentre la traduzione concerneva l’offerta tecnica. Ha escluso che le carte di circolazione ulteriormente trasmesse dal RTI avessero integrato l’offerta o determinato i punteggi: la Commissione aveva chiesto chiarimenti sulla compatibilità dei mezzi già offerti con le modalità e la periodicità delle consegne e aveva assegnato i punteggi sulla base dei mezzi indicati in offerta. Il capitolato imponeva in esecuzione un vincolo di conformità, non di identità, tra i mezzi offerti e quelli utilizzati; il requisito del tank da 1.000 kg riguardava le modalità esecutive, non era criterio di punteggio né requisito di ammissione. La valutazione tecnica non presentava profili di abnormità tali da giustificare un sindacato sostitutivo. Ha respinto anche i motivi aggiunti: i certificati contestati erano stati rilasciati in doppia lingua, italiano e inglese, dal medesimo organismo certificatore, sicché non richiedevano traduzione giurata; inoltre, la certificazione del produttore indicato da Ladisa risultava prodotta in gara. In conseguenza del rigetto delle impugnazioni di Farchioni, il ricorso incidentale di Ladisa e i relativi motivi aggiunti sono stati dichiarati improcedibili. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 101, comma 1, lett. b), d.lgs. 36/2023
La Stazione appaltante in tale frangente ha legittimamente applicato il disposto di cui all’art. 101, comma 1, lett. b, del D. Lgs. n. 36 del 2023 che ammette la sanatoria di “ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del documento di gara unico europeo e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica”.
L’omissione o irregolarità della domanda e della documentazione amministrativa è sanabile quando non riguarda la documentazione dell’offerta tecnica o economica e la carenza sostanziale del requisito non sussiste; nel caso concreto, il soccorso ha potuto precisare la partecipazione a entrambi i lotti già desumibile dagli atti.
art. 101, comma 3, d.lgs. 36/2023
Come già rilevato, in sede di richiesta di chiarimenti la Commissione non ha domandato all’operatore di indicare veicoli aggiuntivi o di integrare la correlata documentazione, ma ha chiesto solo, nel pieno rispetto del disposto di cui all’art. 101, comma 3, del D. Lgs. n. 36 del 2023, di “specificare come i mezzi elettrici offerti per la consegna di tutte le referenze oggetto di gara presso il Centro Cucina Sammartini e il Magazzino di Buccinasco (…) siano compatibili con la periodicità e con le modalità di consegna previste agli artt. B.2 e B.3 del Capitolato tecnico”, cui ha dato riscontro il R.T.I. Ladisa, chiarendo le modalità e le tempistiche di consegna a garanzia degli impegni assunti in sede di gara.
La stazione appaltante può chiedere chiarimenti sull’offerta, purché servano a esplicitare impegni già assunti e non comportino l’integrazione o la modifica sostanziale dell’offerta tecnica o economica.
Del resto, con riguardo alla disciplina afferente alla materia degli appalti pubblici, anche nell’interpretazione che della stessa ha fornito la giurisprudenza, l’esclusione dell’operatore economico da una procedura può essere disposta soltanto nel caso in cui la carenza di un requisito di partecipazione o la situazione di irregolarità non sia diversamente emendabile, rappresentando quindi una extrema ratio, con la conseguenza che l’estromissione, anche in applicazione del principio del risultato (cfr. art. 1 del D. Lgs. n. 36 del 2023), non può essere stabilita in via automatica e deve necessariamente essere preceduta da una valutazione in concreto della situazione che si viene prospettando.
L’esclusione è una misura residuale, da adottare dopo aver verificato in concreto se la carenza sia sanabile e se la sanatoria sia compatibile con la par condicio e con la corretta esecuzione dell’appalto.
art. 12 del Disciplinare di gara
Tale disposizione impone la traduzione giurata di tutti i documenti redatti in una lingua straniera e in assenza di siffatto adempimento, in linea con quanto evidenziato in precedenza, si ammette il soccorso istruttorio soltanto con riguardo alla documentazione amministrativa, ossia alla busta telematica A (Documentazione amministrativa: art. 14 del Disciplinare), escludendolo quindi con riguardo a carenze della busta B (offerta tecnica: art. 15 del Disciplinare) e della busta C (offerta economica: art. 16 del Disciplinare).
La lex specialis richiede la traduzione giurata in italiano dei documenti redatti in lingua straniera; il soccorso istruttorio previsto per la documentazione amministrativa non consente di sanare carenze della documentazione dell’offerta tecnica o economica.
art. 101, comma 1, d.lgs. 36/2023
L’art. 101 del D. Lgs. n. 36 del 2023 consente di integrare gli elementi mancanti della documentazione trasmessa alla Stazione appaltante, nonché di sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità riguardanti i documenti di gara, “con esclusione della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica”.
Il soccorso istruttorio non è applicabile alle carenze della documentazione che compone l’offerta tecnica o economica; la certificazione valutata ai fini del punteggio tecnico non poteva quindi essere integrata o sostituita dopo la presentazione dell’offerta.
per la declaratoria di nullità ovvero di annullamento del contratto eventualmente stipulato ai sensi degli artt. 121 e 122 cod. proc. amm.
Norme invocate dalla ricorrente per le conseguenze sul contratto in caso di accoglimento dell’impugnazione; il TAR ha respinto la domanda principale e non ha quindi disposto l’inefficacia o l’annullamento del contratto.
non è presente nel testo un passaggio di applicazione o interpretazione di queste norme.
Norme richiamate per la subordinata domanda risarcitoria, sulla quale il TAR non ha pronunciato autonomamente dopo aver respinto le censure di annullamento.
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.
Il giudizio è stato trattato nel rito speciale relativo alle controversie in materia di contratti pubblici.
Massime di principio
- È legittimo il soccorso istruttorio per correggere o precisare una carenza formale della domanda amministrativa quando la partecipazione e la volontà del concorrente risultino già univocamente dagli atti di gara e la regolarizzazione non incida sull’offerta tecnica o economica né sui requisiti sostanziali.
- I chiarimenti sull’offerta sono ammissibili se si limitano a esplicitare il significato o le modalità attuative di elementi già presenti nell’offerta, senza introdurre nuovi contenuti o modificare l’impegno negoziale; la produzione documentale ulteriore, se non richiesta e ininfluente sulla valutazione, non comporta di per sé integrazione dell’offerta.
- Quando la lex specialis richiede la traduzione giurata dei documenti stranieri e condiziona a tale documentazione l’attribuzione del punteggio tecnico, l’assenza della traduzione non può essere sanata mediante soccorso istruttorio se il documento appartiene all’offerta tecnica; resta possibile valutare un certificato originariamente redatto in più lingue, tra cui l’italiano, dal medesimo organismo certificatore.
- Le specifiche tecniche relative alle modalità di consegna e ai mezzi da impiegare in esecuzione non determinano l’esclusione in gara se non sono configurate dalla lex specialis come requisito di ammissione o elemento essenziale dell’offerta; la verifica del loro rispetto può essere demandata alla fase esecutiva.
- Il giudice amministrativo non sostituisce la propria valutazione a quella della commissione nell’attribuzione dei punteggi tecnici, salvo che la valutazione risulti abnorme o manifestamente illogica.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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