Cassazione Civile, Ordinanza n. 15894/2025 del 13/06/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina dall'opposizione proposta da una società avverso quattro verbali di accertamento per superamento del limite di velocità, rilevato mediante sistema "tutor" su veicoli di massa complessiva superiore a 12 tonnellate. Il Giudice di pace aveva annullato i verbali ritenendo assente l'indicazione della revisione/taratura dell'apparecchiatura, in applicazione della giurisprudenza costituzionale. In appello, il Tribunale di Genova, pur rilevando che i verbali contenevano la menzione della revisione delle apparecchiature, ha comunque riqualificato la violazione nella fattispecie meno grave di cui all'art. 142, comma 7, c.d.s., ritenendo che il sistema tutor richiedesse un margine di tolleranza maggiore rispetto a quello ordinario. Il Ministero dell'Interno ha quindi proposto ricorso per cassazione denunciando la falsa applicazione dell'art. 142, comma 7, c.d.s. e dell'art. 345 del d.P.R. n. 495 del 1992, sostenendo che la riduzione da applicare alla velocità rilevata è sempre quella del 5% con minimo 5 km/h, anche per gli accertamenti effettuati tramite tutor.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che l'art. 345, comma 2, del regolamento di esecuzione del codice della strada prevede, per qualunque apparecchiatura utilizzata per l'accertamento della velocità, una riduzione del valore rilevato pari al 5% con un minimo di 5 km/h, e che tale regola si applica anche al sistema tutor (SICVe). Ha quindi escluso che fosse legittima l'applicazione di una tolleranza maggiore e ha ritenuto errata la riconduzione della sanzione nell'alveo dell'art. 142, comma 7, c.d.s. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al Tribunale di Genova, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La Corte richiama la norma solo per evidenziare che la sanzione non poteva essere ricondotta al comma 7 sulla base di una tolleranza maggiore di quella prevista dal regolamento.
Richiamato nel precedente giudizio di merito in relazione alla revisione/taratura delle apparecchiature di rilevamento, ma non come norma decisiva della soluzione accolta dalla Corte di cassazione.
art. 345 d.P.R. n. 495 del 1992
Per tutte le apparecchiature di accertamento della velocità, qualunque sia il dispositivo usato, al valore rilevato va applicata una riduzione pari al 5% con un minimo di 5 km/h; la regola vale anche per il sistema tutor.
Il sistema tutor/SICVe è ricompreso tra i dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni dei limiti di velocità.
Richiamata solo quale legge di conversione del d.l. n. 121 del 2002.
sentenza Corte costituzionale n. 113 del 2015
Evocata nel giudizio di merito per il tema della taratura/revisione periodica degli apparecchi di rilevamento, ma non decisiva nella ratio decidendi della Cassazione.
Massime di principio
- In materia di accertamento delle violazioni dei limiti di velocità, la riduzione per tolleranza prevista dall'art. 345, comma 2, del regolamento di esecuzione del codice della strada si applica indistintamente a qualsiasi apparecchiatura di rilevazione, compreso il sistema tutor (SICVe).
- Il sistema tutor rientra tra i dispositivi tecnici di controllo del traffico destinati al rilevamento a distanza delle violazioni dei limiti di velocità, sicché non può essere assoggettato a una disciplina di tolleranza diversa da quella fissata dalla norma regolamentare.
- È errata la decisione che, in assenza di specifica base normativa, applichi al tutor una soglia di tolleranza superiore al 5% con minimo di 5 km/h o che, per tale ragione, ricondotta la velocità accertata entro una diversa fascia sanzionatoria, modifichi la qualificazione della violazione.
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