Cassazione Civile, Ordinanza n. 26470/2024 del 10/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite trae origine da un avviso di accertamento notificato nel 2018 a una società, con recupero di maggior reddito imponibile per l’anno d’imposta 2013, ai fini IRPEF in capo ai soci ex art. 5 TUIR, oltre a maggiore IRAP e sanzioni. Il ricorso per cassazione dell’Ufficio impugnava la sentenza della CTR che aveva dichiarato inammissibile per tardività l’appello dell’Agenzia contro la decisione di primo grado favorevole alla società. L’unico motivo deduceva nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 16-septies del d.l. n. 179/2012 conv. in l. n. 221/2012 e dell’art. 147 c.p.c., sostenendo che la notifica telematica della sentenza di primo grado, eseguita alle ore 23.37 dell’11 settembre 2020, dovesse considerarsi perfezionata per il destinatario alle ore 7.00 del 12 settembre 2020; di conseguenza, l’appello notificato l’11 novembre 2020 sarebbe stato tempestivo.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell’Agenzia. Ha osservato che, per le notifiche via PEC effettuate dopo le ore 21.00, nel regime ratione temporis applicabile, il perfezionamento per il destinatario avveniva alle ore 7.00 del giorno successivo. Ha inoltre precisato che, pur essendo stata dichiarata costituzionalmente illegittima la norma nella parte in cui differiva al giorno successivo il perfezionamento per il notificante, restava ferma per il destinatario la regola del perfezionamento alle ore 7.00. Ne è derivato che la notifica della sentenza di primo grado doveva considerarsi avvenuta il 12 settembre 2020 e che l’appello dell’Ufficio, notificato l’11 novembre 2020, era tempestivo. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 16-septies d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 conv. in L. 17 dicembre 2012, n. 221
Per le notifiche a mezzo PEC effettuate dopo le ore 21.00, nel regime applicabile, il perfezionamento per il destinatario avviene alle ore 7.00 del giorno successivo.
Richiamato insieme alla disciplina speciale sulle notifiche telematiche ai fini della verifica della tempestività dell’appello.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Usato come parametro di ricorso per denunciare la nullità della sentenza impugnata.
art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato nel provvedimento impositivo per il recupero del maggior reddito imponibile in capo ai soci.
artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.
Richiamati per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
sentenza Corte cost. n. 75 del 9 aprile 2019
Ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disciplina che differiva al giorno successivo il perfezionamento per il notificante delle notifiche telematiche effettuate dopo le ore 21.00, ma non incideva sul diverso criterio di perfezionamento per il destinatario.
Massime di principio
- Nelle notifiche a mezzo PEC effettuate dopo le ore 21.00, il perfezionamento per il destinatario, nel regime applicabile ratione temporis, si produce alle ore 7.00 del giorno successivo.
- La declaratoria di illegittimità costituzionale della disciplina sulle notifiche telematiche oltre le ore 21.00 incide sul solo profilo del perfezionamento per il notificante, senza travolgere automaticamente la regola del perfezionamento per il destinatario.
- Ai fini della verifica della tempestività dell’impugnazione, occorre individuare correttamente il momento di perfezionamento della notifica della sentenza, poiché da esso decorre il termine per proporre appello.
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