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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16294/2025 del 17/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Nel 2014 un ampio gruppo di laureati in medicina, iscrittisi tra il 1979 e il 1990 a scuole di specializzazione, aveva convenuto in giudizio varie amministrazioni statali chiedendo il risarcimento del danno per non avere percepito alcuna remunerazione durante la specializzazione, nonostante le direttive comunitarie imponessero agli Stati membri di prevedere un'adeguata retribuzione. La domanda era stata respinta in primo grado per prescrizione e la decisione confermata in appello, salvo le spese. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto, con un unico motivo, che la Corte d'appello avesse erroneamente individuato il dies a quo della prescrizione del diritto risarcitorio nel 27 ottobre 1999, e per una sola ricorrente nel 1991. Le amministrazioni hanno resistito e chiesto anche la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., sostenendo che la questione fosse già stata più volte decisa in senso contrario dai precedenti di legittimità.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c., ritenendo il motivo contrario a un orientamento di legittimità consolidato secondo cui il diritto al risarcimento del danno da tardiva o incompleta trasposizione delle direttive sui medici specializzandi si prescrive nel termine decennale decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della legge n. 370 del 1999. Ha quindi condannato i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, accogliendo la richiesta delle amministrazioni, ha altresì applicato la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. per lite temeraria, ravvisando un uso distorto e abusivo del diritto di agire in giudizio in ragione della proposizione di una controversia già ripetutamente decisa in senso sfavorevole. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    il motivo è inammissibile

    è inammissibile il ricorso per cassazione quando la censura contrasta con un orientamento di legittimità consolidato e non offre elementi per mutarlo

  • legge 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11

    entrata in vigore (27 ottobre 1999)

    la decorrenza della prescrizione del diritto al risarcimento viene ancorata alla data di entrata in vigore di tale legge, che ha riconosciuto il diritto a una borsa di studio solo ai beneficiari di specifiche sentenze irrevocabili

  • d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257

    costituisce la prima tardiva e parziale attuazione delle direttive comunitarie in materia di compenso ai medici specializzandi

  • direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE

    imponevano agli Stati membri di prevedere un'adeguata retribuzione per i frequentanti le scuole di specializzazione in medicina

  • art. 385, comma 1, c.p.c.

    le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza

  • art. 4, comma 2, d.m. 55/2014

    consente l'aumento percentuale dei compensi liquidati in ragione del numero delle parti assistite

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    giustifica la condanna per responsabilità aggravata quando il ricorso reiteri questioni già ripetutamente decise in senso contrario, integrando un uso abusivo del processo

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    ricorrendone i presupposti, impone il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. quando la censura si pone in contrasto con un orientamento consolidato della Corte senza offrire argomenti idonei a rimeditare il principio di diritto già affermato.
  • Nel contenzioso risarcitorio per tardiva o incompleta trasposizione di direttive comunitarie sui medici specializzandi, il termine di prescrizione decennale decorre dalla data di entrata in vigore della legge nazionale che ha dato rilevanza al diritto, individuata nel 27 ottobre 1999.
  • La riproposizione in sede di legittimità di questioni già decise ripetutamente in senso sfavorevole può integrare abuso del processo e fondare la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.
  • In caso di soccombenza plurima, le spese possono essere poste solidalmente a carico dei ricorrenti, con possibile maggiorazione del compenso in relazione al numero delle parti assistite.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniInadempimentoContributi previdenziali
RamiProcesso civileResponsabilità civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneAbuso del diritto

Testo integrale

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