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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13624/2024 del 16/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cessionario del credito)

La controversia

La controversia nasce da opposizioni a decreto ingiuntivo promosso nei confronti di due fideiussori per il pagamento di un credito bancario originariamente azionato dal creditore, poi ceduto nell’ambito di una operazione di cartolarizzazione. In primo grado, dopo consulenza tecnica d’ufficio, il tribunale aveva revocato il decreto solo in parte e condannato gli opponenti al pagamento di una somma inferiore a quella ingiunta, eliminando gli interessi anatocistici. In appello, i fideiussori avevano dedotto, per quanto qui rileva, la nullità delle fideiussioni e l’erroneità della consulenza tecnica. La Corte d’appello aveva rigettato il gravame. In sede di legittimità, i fideiussori proponevano ricorso incidentale sostenendo che il giudice del rinvio non aveva correttamente applicato il principio di diritto già enunciato dalla Cassazione: la banca non aveva prodotto gli estratti conto fin dall’apertura del rapporto e, mancando la prova della composizione del saldo iniziale del 5/10/1992, quel saldo avrebbe dovuto essere azzerato; inoltre il giudice del rinvio avrebbe dovuto considerare che il garante autonomo poteva eccepire la nullità della clausola anatocistica. La società cessionaria proponeva ricorso principale contro la statuizione sulle spese, lamentando che la Corte territoriale l’avesse considerata soccombente e le avesse posto a carico parte delle spese, nonostante la riduzione solo parziale dell’importo dovuto fosse, a suo dire, compatibile con una sostanziale vittoria della parte creditrice.

La decisione

La Cassazione ha accolto il ricorso incidentale dei fideiussori e ha ritenuto assorbito il ricorso principale della società cessionaria. Ha osservato che il giudice di rinvio non si era uniformato al principio di diritto già stabilito dalla precedente ordinanza di legittimità, perché non aveva svolto la necessaria verifica sulla composizione del saldo iniziale del conto corrente e sulla possibile incidenza di interessi anatocistici nel periodo non documentato. In particolare, il giudice del rinvio avrebbe dovuto accertare se il saldo iniziale di lire 63.922.316 fosse al lordo o al netto di interessi illegittimamente capitalizzati e, in mancanza di prova documentale completa, avrebbe dovuto risolvere la questione in senso sfavorevole alla banca, secondo il criterio del saldo zero o comunque del criterio più sfavorevole al creditore inadempiente all’onere probatorio. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato come parametro per la regolazione delle spese secondo soccombenza complessiva.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla compensazione delle spese e alla valutazione della soccombenza reciproca.

  • art. 384 c.p.c.

    Il giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e non può discostarsene.

  • art. 334 c.p.c.

    È ammissibile l’impugnazione incidentale tardiva nel giudizio di cassazione, con la sola conseguenza che perde efficacia se il ricorso principale è inammissibile.

  • art. 343 c.p.c.

    Richiamato nel combinato disposto che consente l’impugnazione incidentale tardiva.

  • art. 371 c.p.c.

    Richiamato nel combinato disposto che consente l’impugnazione incidentale tardiva in cassazione.

  • art. 1283 c.c.

    La clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi è nulla se non ricorrono le condizioni che legittimano l’anatocismo.

  • art. 1284 c.c.

    Richiamato insieme all’art. 1283 c.c. come disciplina degli interessi e del divieto di capitalizzazione non consentita.

  • art. 1421 c.c.

    La nullità della clausola anatocistica è rilevabile d’ufficio anche in grado di appello.

  • art. 2697 c.c.

    L’onere di provare il saldo e le movimentazioni del conto incombe sulla banca quando intende far valere il proprio credito; il difetto di prova si risolve a suo sfavore.

  • art. 2709 c.c.

    Le scritture contabili possono essere valorizzate come mezzo di prova nei rapporti bancari.

  • art. 2710 c.c.

    Le scritture contabili possono essere utilizzate nella ricostruzione del rapporto di dare e avere.

  • art. 116 c.p.c.

    Il giudice può valorizzare la condotta processuale delle parti e altri elementi come argomenti di prova.

Massime di principio

  • Nei rapporti di conto corrente bancario, una volta esclusa la validità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, la banca che agisca per il saldo deve provare integralmente la composizione del rapporto sin dall’apertura del conto, non essendo sufficiente il solo primo estratto conto disponibile.
  • Se mancano gli estratti conto iniziali e non vi sono altri elementi idonei a ricostruire con certezza il saldo di apertura, il giudice può adottare il criterio del saldo zero o comunque la soluzione più sfavorevole al creditore onerato della prova.
  • La mancanza dell’obbligo di conservazione ultradecennale delle scritture contabili non libera la banca dall’onere di provare il proprio credito e la corretta determinazione del saldo.
  • Il garante autonomo può opporre al creditore le eccezioni fondate sulla nullità della clausola del rapporto base, quando la nullità dipenda da violazione di norme imperative.
  • Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi non solo al principio di diritto enunciato dalla Cassazione, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione di annullamento; se decide secondo un criterio diverso, viola l’art. 384 c.p.c.
  • L’impugnazione incidentale tardiva è ammissibile nel giudizio di cassazione anche se proposta oltre il termine per l’impugnazione principale, salvo l’ipotesi di inammissibilità del ricorso principale.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteAnatocismoImpugnazioni
RamiObbligazioniBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

Testo integrale

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