Cassazione Civile, Ordinanza n. 21509/2022 del 07/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La lite origina da un avviso di liquidazione di imposte di registro, ipotecaria e catastale emesso dall'Agenzia delle Entrate in relazione a un atto di trasferimento in Italia della sede di una società svizzera, con contestuale sottoposizione alla legge italiana, mutamento dello statuto e del nome sociale e trasformazione in società semplice. L'avviso era stato già annullato, in un giudizio promosso dalla società, perché fondato su una riqualificazione dell'atto ritenuta illegittima per violazione dell'art. 20 d.P.R. 131/1986. Nonostante ciò, nelle more di quel giudizio, l'Agenzia aveva notificato alla socia una cartella di pagamento per le somme iscritte a ruolo in base al medesimo avviso, oltre accessori. La contribuente aveva impugnato la cartella sostenendo la nullità del presupposto impositivo e l'illegittimità della pretesa; i giudici di merito avevano respinto la domanda ritenendo non deducibile, nel giudizio sulla cartella, l'asserita illegittimità dell'avviso già regolarmente notificato. In cassazione la ricorrente ha dedotto, da un lato, la violazione dell'art. 57 d.P.R. 131/1986 per errata individuazione dei debitori d'imposta a seguito della riqualificazione dell'atto e, dall'altro, la violazione degli artt. 2909 e 324 c.p.c. per mancato riconoscimento dell'efficacia del giudicato esterno formatosi sulla sentenza che aveva annullato l'avviso di liquidazione nei confronti della società coobbligata.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il secondo motivo, relativo al giudicato esterno. Ha affermato che il giudicato favorevole formatosi tra l'Agenzia e una coobbligata solidale può essere opposto anche dall'altra coobbligata, purché la sentenza sia passata in giudicato, non vi sia già un giudicato specifico tra le parti del nuovo giudizio, l'eccezione sia tempestiva e il giudicato non sia basato su ragioni personali. Verificata la sussistenza di tali condizioni, la Corte ha riconosciuto alla ricorrente il diritto di avvalersi dell'annullamento dell'avviso ottenuto dalla società coobbligata, poiché il presupposto della cartella era venuto meno. Il primo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso della contribuente. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
La ricorrente lo invoca per contestare la corretta individuazione dei soggetti debitori d'imposta dopo la riqualificazione dell'atto; la Corte non fonda però la decisione su questa norma, perché accoglie il ricorso per effetto del giudicato esterno.
È richiamato come parametro violato nel precedente giudizio che ha portato all'annullamento dell'avviso di liquidazione; la illegittima riqualificazione dell'atto è posta a base dell'annullamento favorevole alla società coobbligata.
Consente di opporre il giudicato esterno formatosi tra un creditore e uno dei condebitori solidali anche a un diverso condebitore, se ricorrono le condizioni indicate dalla giurisprudenza.
È richiamato insieme all'art. 2909 c.c. per sostenere l'efficacia del giudicato esterno passata in giudicato.
È utilizzato dalla Corte, secondo la giurisprudenza richiamata, per affermare che la pronuncia favorevole resa verso uno dei condebitori solidali può giovare anche agli altri.
È la base per la decisione nel merito da parte della Corte, dopo la cassazione, poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la sentenza favorevole ottenuta da uno dei condebitori solidali può essere opposta anche dagli altri condebitori, quando il giudicato sia definitivo, non esista un diverso giudicato tra le parti del nuovo giudizio, l'eccezione sia tempestiva e la decisione non si fondi su ragioni personali del solo condebitore che ha agito.
- Il giudicato esterno formatosi sull'annullamento di un unico atto impositivo elimina il presupposto della pretesa anche nei confronti del condebitore che non abbia impugnato l'atto, se la responsabilità è solidale e la ragione dell'annullamento è oggettiva.
- Quando la controversia possa essere definita sulla base degli atti e non richieda nuovi accertamenti in fatto, la Corte di cassazione, cassata la sentenza impugnata, può decidere direttamente nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c.
- L'eccezione di giudicato esterno deve essere dedotta tempestivamente; se il giudicato sopravviene solo dopo la decisione di merito, esso può essere fatto valere nel giudizio di cassazione.
- Una cartella di pagamento fondata su un avviso già annullato con giudicato favorevole a un coobbligato non può reggere, perché viene meno il titolo sostanziale della riscossione.
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