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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27585/2025 del 16/10/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

Un lavoratore di origine senegalese, in Italia dal 2003 e titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo dal 2008, poi divenuto cittadino italiano nel 2018, ha chiesto giudizialmente il pagamento dell'assegno per il nucleo familiare per il periodo 1 agosto 2013-31 marzo 2018, sostenendo di avere diritto alla prestazione alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani in forza della direttiva 2003/109/CE sulla parità di trattamento dei soggiornanti di lungo periodo. Il Tribunale aveva rigettato la domanda per mancato deposito della documentazione reddituale richiesta; la Corte d'appello aveva confermato il rigetto rilevando l'assoluta carenza di deduzione, allegazione e prova del requisito reddituale. Con il ricorso per cassazione il ricorrente ha denunciato violazione dell'art. 2 della legge n. 153 del 1988 e dell'art. 12 preleggi, sostenendo che il reddito del nucleo familiare non sarebbe requisito costitutivo del diritto ma solo fattore di calcolo della misura dell'assegno, che la normativa non richiederebbe l'autocertificazione dei redditi del nucleo, che la documentazione prodotta sarebbe stata male valutata e che avrebbe dovuto essere valorizzato anche il fatto notorio della presumibile assenza di redditi del nucleo familiare nel paese di origine. Ha inoltre invocato il rinvio pregiudiziale alla CGUE per chiarire se l'assegno in questione rientri tra le prestazioni assistenziali essenziali e se il principio di parità di trattamento europeo sia violato dalla prassi interpretativa interna.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo di ricorso e ha confermato integralmente la decisione di merito. Ha affermato che, in tema di assegno per il nucleo familiare, il reddito del nucleo costituisce elemento costitutivo del diritto e non mero criterio di quantificazione della prestazione; di conseguenza, grava sul richiedente l'onere di allegare e provare il rispetto del requisito reddituale, con ogni mezzo idoneo. Ha escluso che vi fosse una discriminazione fondata sulla nazionalità, poiché gli oneri probatori richiesti sono i medesimi per cittadini italiani, europei ed extraeuropei. Ha quindi negato la necessità del rinvio pregiudiziale alla CGUE, ritenendo la questione già risolta dalla giurisprudenza europea e comunque non sussistente alcun dubbio interpretativo rilevante nel caso concreto. Il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2 legge n. 153 del 1988

    disciplina dell'assegno per il nucleo familiare; il requisito reddituale del nucleo è elemento costitutivo del diritto e la sua prova incombe sul richiedente, senza distinzioni tra cittadini italiani ed extraeuropei

  • art. 12 preleggi

    richiamato dal ricorrente per sostenere un'erronea interpretazione della normativa interna, ma non accolto dalla Corte

  • art. 11 direttiva 2003/109/CE

    paragrafo 1, lett. d); paragrafo 4

    invocato per sostenere la parità di trattamento e la qualificazione della prestazione come assistenziale essenziale; la Corte ha ritenuto non sussistente una violazione del principio di parità

  • art. 267 TFUE

    sul rinvio pregiudiziale: la Corte ha escluso la necessità di adire la CGUE perché la questione era già chiarita o comunque non presentava dubbi ragionevoli

  • art. 91 c.p.c.

    condanna del soccombente alla rifusione delle spese di lite

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    accertata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • In tema di assegno per il nucleo familiare, il reddito del nucleo non è un mero parametro di calcolo dell'importo, ma un elemento costitutivo del diritto alla prestazione; pertanto, chi ne chiede il riconoscimento deve allegare e provare il possesso del requisito reddituale.
  • La prova del requisito reddituale dell'ANF può essere fornita con ogni mezzo idoneo, ma non può essere sostituita da mere affermazioni non specifiche o da documentazione che non consenta di ricostruire il reddito complessivo del nucleo familiare.
  • La disciplina dell'assegno per il nucleo familiare non comporta, di per sé, una discriminazione in base alla nazionalità se gli oneri probatori richiesti sono identici per cittadini italiani, europei ed extraeuropei.
  • Il rinvio pregiudiziale alla CGUE non è necessario quando la questione di diritto dell'Unione risulta già interpretata dalla Corte di giustizia o quando la corretta applicazione della norma europea non lascia adito a ragionevoli dubbi.
  • Il giudice di legittimità può respingere la richiesta di rinvio pregiudiziale quando la controversia non presenti un problema interpretativo europeo effettivo, ma si risolva nella verifica dell'assolvimento dell'onere di allegazione e prova nel caso concreto.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiGiurisdizione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrimato del diritto dell'Unione europeaRinvio pregiudiziale

Testo integrale

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