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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33693/2024 del 20/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (terzo pignorato)

La controversia

La vicenda nasce da un sequestro conservativo disposto in sede penale a garanzia del credito della parte civile, seguito dal pignoramento presso terzi dei crediti che il debitore principale vantava verso varie società, tra cui la società poi resistente. All'esito del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, il giudice dell'esecuzione assegnava alla creditrice una somma superiore a quella che, secondo la terza pignorata, avrebbe potuto essere assegnata, perché il credito del debitore verso la società era rimasto indeterminato nel quantum. La terza pignorata proponeva opposizione agli atti esecutivi chiedendo la nullità o inefficacia dell'ordinanza di assegnazione per indeterminatezza del credito; il tribunale accoglieva l'opposizione e annullava l'ordinanza nella parte in cui disponeva il pagamento. La creditrice procedente ricorreva per cassazione articolando sei motivi: tardività dell'introduzione del giudizio di merito ex art. 618 c.p.c.; errata applicazione delle norme in tema di opposizioni esecutive e di assegnazione ex art. 553 c.p.c.; nullità della sentenza per asserita inconciliabilità tra la declaratoria di inammissibilità della domanda del debitore e la decisione resa sulla posizione del terzo; violazione del giudicato e omesso esame del fatto che la terza pignorata non aveva reso dichiarazione e che l'atto di sequestro indicava la somma di euro 100.000; erronea applicazione delle norme sul pignoramento presso terzi e sulla dichiarazione del terzo; violazione dell'art. 91 c.p.c. in tema di spese nei confronti del debitore che aveva visto dichiarata inammissibile la propria domanda. La Corte non ha esaminato nel merito le censure, ritenendo il ricorso inammissibile per grave difetto di autosufficienza e di specifica indicazione degli atti rilevanti, nonché ha comunque ritenuto infondati i primi due motivi alla luce della giurisprudenza sul termine per la fase di merito e sulla proponibilità dell'opposizione contro l'ordinanza di assegnazione anche per vizi sostanziali.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della creditrice procedente. Ha ritenuto che l'atto non rispettasse i requisiti di cui all'art. 366 c.p.c., perché non riportava in modo completo gli atti essenziali della vicenda processuale e sostanziale, impedendo alla Corte una piena comprensione autonoma del fatto di causa. Ha inoltre osservato che il primo motivo era infondato perché, nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi, il termine per introdurre la fase di merito decorre dalla conoscenza legale o di fatto del provvedimento e non è condizionato dalla tempestività dell'iscrizione a ruolo, che ha mera funzione amministrativa; il secondo motivo era pure infondato perché l'ordinanza di assegnazione può essere opposta anche per vizi sostanziali, inclusa la mancanza dei presupposti derivante dall'indeterminatezza del credito. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore importo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario della resistente.

Norme richiamate

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere una chiara e completa esposizione dei fatti sostanziali e processuali e l'indicazione specifica degli atti richiamati; la loro omissione comporta inammissibilità.

  • art. 618 c.p.c.

    Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi il termine per introdurre la fase di merito decorre dalla conoscenza legale o di fatto del provvedimento e non è condizionato dalla sola iscrizione a ruolo.

  • art. 617 c.p.c.

    È il rimedio utilizzato per contestare l'ordinanza di assegnazione nel processo esecutivo.

  • art. 553 c.p.c.

    Richiamato in relazione all'assegnazione nel pignoramento presso terzi.

  • art. 543 c.p.c.

    Richiamato in relazione al pignoramento presso terzi e alla notificazione dell'atto al terzo.

  • art. 547 c.p.c.

    Richiamato quanto alla dichiarazione del terzo pignorato.

  • art. 533 c.p.c.

    Richiamato nel contesto delle norme che regolano il procedimento esecutivo presso terzi.

  • art. 615 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate in tema di opposizione all'esecuzione.

  • art. 616 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate in tema di opposizioni esecutive.

  • art. 132 c.p.c.

    Invocato per lamentare la nullità della sentenza per asserita incomprensibilità/perplessità della motivazione.

  • art. 360 c.p.c.

    È il parametro di deduzione dei vizi denunciati nel ricorso per cassazione.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato per censurare la regolazione delle spese di lite.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Presuppone, in caso di inammissibilità del ricorso, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non contiene una esposizione autosufficiente dei fatti e degli atti processuali essenziali, tale da consentire alla Corte la piena comprensione della controversia senza ricorrere ad altre fonti.
  • Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi, il termine assegnato per introdurre la fase di merito decorre dalla conoscenza legale o di fatto del provvedimento e la tempestiva iscrizione a ruolo non è, di per sé, condizione di improcedibilità o inammissibilità.
  • L'opposizione all'ordinanza di assegnazione può essere utilizzata non solo per vizi formali, ma anche per far valere vizi sostanziali o la mancanza dei presupposti dell'assegnazione, compresa l'indeterminatezza o l'inesistenza del credito posto a base del provvedimento.
  • Nel pignoramento presso terzi, il terzo pignorato può contestare l'ordinanza di assegnazione quando il credito del debitore verso il terzo non sia stato accertato nel quantum in modo sufficiente a giustificare l'importo assegnato.
  • Le censure sulle spese di lite restano assorbite quando il ricorso è dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e agli oneri conseguenti previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutiveEspropriazione presso terzi
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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