Cassazione Civile, Ordinanza n. 29932/2021 del 25/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria aveva rideterminato la rendita catastale di un immobile sito in Roma, in microzona 1. La CTP di Roma aveva annullato l'atto; la CTR del Lazio aveva poi dichiarato inammissibile l'appello dell'Agenzia ritenendo inesistente la notificazione, perché eseguita tramite operatore postale privato (Nexive) in epoca anteriore alla L. 124/2017, non applicabile retroattivamente. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione delle norme che disciplinano la notificazione degli atti processuali e il regime degli operatori postali, sostenendo che la notifica eseguita da operatore privato non dovesse qualificarsi come inesistente o invalida; (2) violazione dell'art. 156 c.p.c., deducendo che la costituzione in appello della contribuente avrebbe comunque sanato l'eventuale nullità per raggiungimento dello scopo.
La decisione
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i due motivi e ha dato continuità ai principi già affermati dalle Sezioni Unite: la notificazione di un atto giudiziario eseguita da operatore di posta privata privo di titolo abilitativo, nel periodo intermedio tra la direttiva 2008/6/CE e la L. 124/2017, è nulla e non inesistente. Tuttavia la sanatoria per raggiungimento dello scopo non opera ai fini della tempestività dell'impugnazione quando manca certezza legale sulla data di consegna dell'atto all'operatore o sulla ricezione da parte del destinatario; nel caso concreto, la sola data desumibile era quella dichiarata dalla contribuente nella costituzione, ormai successiva alla scadenza del termine di appello (10.4.2017). Perciò, pur correggendo la qualificazione giuridica della CTR, la decisione di inammissibilità dell'appello è stata ritenuta sostanzialmente corretta e il ricorso è stato rigettato. Le spese sono state compensate per la formazione successiva di un orientamento consolidato.
Norme richiamate
art. 1, comma 2, lett. o), d.lgs. n. 58/2011
È invocato dalla ricorrente per sostenere la validità della notificazione eseguita tramite operatore postale privato; la Corte richiama il tema nel quadro della disciplina degli operatori postali e delle notificazioni, ma non ne trae un autonomo principio diverso da quello affermato dalle Sezioni Unite.
art. 16, comma 3, d.lgs. n. 546/1992
È richiamato quale norma sulla notificazione degli atti nel processo tributario; la sua applicazione va coordinata con il regime delle notifiche postali e con la validità/sanatoria dell'atto notificato.
art. 38, comma 3, d.lgs. n. 546/1992
È richiamato nel ricorso; la Corte lo considera nel contesto della disciplina delle impugnazioni tributarie e del rispetto dei termini di proposizione dell'appello.
È richiamato per il termine di impugnazione; la Corte valorizza il superamento del termine per escludere che la sanatoria della nullità possa incidere sulla tempestività dell'appello.
La Corte afferma che la costituzione dell'appellato può sanare la nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo, ma tale sanatoria non è rilevante quando la data utile per verificare la tempestività dell'impugnazione risulta comunque tardiva e non assistita da certezza legale.
È indicata come norma che ha liberalizzato il servizio postale; per la Corte non è applicabile retroattivamente al periodo anteriore in cui è stata eseguita la notificazione oggetto di causa.
Direttiva n. 2008/6/CE
È il parametro europeo richiamato per affermare che, nel quadro da essa delineato, gli operatori postali possono notificare atti giudiziari salvo oggettiva giustificazione ostativa dello Stato.
Massime di principio
- Nel periodo compreso tra l'entrata in vigore della direttiva 2008/6/CE e il regime introdotto dalla L. 124/2017, la notificazione di atti giudiziari eseguita da un operatore di posta privata privo di titolo abilitativo è nulla e non inesistente.
- La costituzione in giudizio del destinatario può sanare la nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo, ma non può supplire alla mancanza di certezza legale della data di consegna o ricezione dell'atto quando tale certezza sia necessaria per verificare la tempestività dell'impugnazione.
- Se la prova della data di consegna dell'atto all'operatore privato o della sua ricezione è incerta e il termine per impugnare è già spirato, la sanatoria della nullità notificatoria non impedisce di dichiarare tardiva o comunque non utile l'impugnazione.
- Ai fini della qualificazione del vizio della notificazione, la distinzione tra nullità e inesistenza deve essere applicata in coerenza con i principi delle Sezioni Unite e con la concreta disciplina positiva del servizio postale, evitando di qualificare come inesistente una notificazione che sia comunque riconducibile a un procedimento notificatorio tipico.
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