Cassazione Civile, Ordinanza n. 41774/2021 del 28/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (avvocato)
La controversia
Un avvocato, avendo prestato attività difensiva in un procedimento civile per una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, aveva chiesto la liquidazione dei compensi. Il decreto di liquidazione era stato respinto e, in sede di opposizione, il Tribunale aveva confermato il diniego ritenendo maturata la prescrizione presuntiva del credito perché l’istanza era stata proposta oltre tre anni dalla definizione del giudizio. Il ricorso per cassazione censurava: 1) la violazione degli artt. 2956 e 2957 c.c., sostenendo che la prescrizione presuntiva non fosse applicabile ai crediti verso lo Stato, soggetti a regole di contabilità pubblica e a pagamento formale mediante mandato; 2) la violazione degli artt. 2938 e 2697 c.c., perché la prescrizione presuntiva sarebbe stata erroneamente rilevata d’ufficio, mentre richiede eccezione di parte. La ricorrente deduceva inoltre che il giudizio non potesse considerarsi ancora definitivamente chiuso, essendo ancora astrattamente possibile l’opposizione, con conseguente mancato inizio della decorrenza del termine.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha affermato che la prescrizione presuntiva non può essere rilevata d’ufficio e che l’eccezione deve essere specifica, non potendosi confondere con l’eccezione di prescrizione estintiva. Ha inoltre ribadito che la prescrizione presuntiva è inapplicabile ai crediti vantati nei confronti di un’Amministrazione dello Stato, perché i pagamenti delle relative obbligazioni sono soggetti a un rigido formalismo di contabilità pubblica e richiedono mandati di pagamento, incompatibili con la ratio dell’istituto. Perciò ha cassato l’ordinanza impugnata e rinviato al Tribunale di Bari, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
La prescrizione presuntiva prevista dalla norma non opera per i crediti verso l’Amministrazione dello Stato, quando il pagamento è soggetto alle regole di contabilità pubblica e a formalità inderogabili.
Richiamato insieme all’art. 2956 c.c. come disciplina della prescrizione presuntiva, ritenuta non applicabile al caso concreto.
La prescrizione è eccezione in senso stretto e non può essere rilevata d’ufficio; il principio vale anche per la prescrizione presuntiva.
Il fatto estintivo è rimesso alla parte interessata; la sua deduzione non può essere surrogata dal rilievo officioso del giudice.
art. 55 del r.d. n. 2440 del 1923
È richiamato come base delle regole di contabilità pubblica che impongono formalità nei pagamenti dei debiti dello Stato.
r.d. n. 827 del 1924
È richiamato come regolamento di contabilità pubblica che impone il formale mandato di pagamento.
Indicato come fonte del credito oggetto di liquidazione, posto a carico del Ministero convenuto.
Massime di principio
- La prescrizione presuntiva non può essere rilevata d’ufficio dal giudice: anche in questo ambito occorre una specifica eccezione di parte, distinta dall’eccezione di prescrizione estintiva.
- L’eccezione di prescrizione presuntiva non è sovrapponibile all’eccezione di prescrizione ordinaria e deve essere dedotta in modo espresso e specifico.
- La disciplina della prescrizione presuntiva è incompatibile con i crediti verso l’Amministrazione dello Stato quando il pagamento è sottoposto a un regime di contabilità pubblica che richiede atti formali di liquidazione e pagamento.
- Il fondamento della prescrizione presuntiva, costruito sull’idea di rapporti di pronta regolazione e di probabile pagamento immediato, viene meno nei rapporti con la pubblica amministrazione soggetti a formalità contabili inderogabili.
- Nei crediti per compensi professionali dovuti da un Ministero, il giudice di merito non può fare applicazione della prescrizione presuntiva in ragione della sola decorrenza del tempo, dovendo verificare la compatibilità dell’istituto con la natura pubblica del debitore.
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