Cassazione Civile, Sentenza n. 14024/2025 del 26/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Napoli n. 6244/22/2021, relativa a controversia in materia di TARSU (imposizione tributaria sui rifiuti). Il ricorrente ha impugnato la pronuncia di merito; successivamente ha aderito alla cosiddetta 'rottamazione quater' e ha effettuato l'integrale versamento delle somme dovute.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per rinunzia al ricorso in relazione all'adesione del contribuente alla rottamazione quater con integrale pagamento, rilevando l'assenza di eccezioni da parte dell'ente impositore. L'estinzione è stata pronunciata ai sensi dell'art. 1, comma 236, della legge n. 197/2022; le spese di lite sono compensate. È stata inoltre esclusa l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002 (norma che impone il versamento di una somma pari al contributo unificato in caso di soccombenza), in quanto la pronuncia di estinzione per rinuncia non rientra nella fattispecie cui quella norma si riferisce.
Norme richiamate
Legge n. 197/2022 (art. 1, commi 231-252 e comma 236)
art. 1, commi 231-252; art. 1, comma 236
La norma disciplina la cosiddetta 'rottamazione quater' e prevede l'estinzione del giudizio quando il contribuente aderisce e versa le somme dovute; il comma 236 è stato ritenuto applicabile per dichiarare l'estinzione del processo a seguito del pagamento integrale
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (art. 13, comma 1-quater)
La Corte ha ritenuto tale norma non applicabile alla fattispecie di estinzione per rinuncia/rottamazione, poiché la previsione riguarda l'obbligo per il ricorrente soccombente di versare una somma pari al contributo unificato ed è interpretata restrittivamente e come riferita a ipotesi diverse dall'estinzione per adesione al piano di definizione
Giurisprudenza della Corte di Cassazione richiamata
Cass., Sez. 6-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. 5, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez. 5, 17 giugno 2022, n. 19599
Giurisprudenza utilizzata a supporto del principio secondo cui l'estinzione del giudizio per adesione a misure definitorie esclude l'applicabilità di sanzioni procedurali come l'obbligo di versare somme aggiuntive correlati alla soccombenza processuale
Massime di principio
- L'adesione del contribuente a misure di definizione agevolata (es. rottamazione quater) con pagamento integrale delle somme dovute può determinare l'estinzione del giudizio, ai sensi delle disposizioni legislative che regolano la definizione.
- Se l'ente impositore non solleva eccezioni, il giudice dichiara l'estinzione del processo e normalmente dispone la compensazione delle spese di lite.
- L'estinzione per rinuncia o per definizione è distinta dal rigetto sul merito: ciò comporta che norme sanzionatorie o di condanna alle spese collegate alla soccombenza (es. obbligo previsto dall'art. 13 DPR 115/2002) non si applicano automaticamente e vanno interpretate restrittivamente.
- In situazioni analoghe il contribuente che abbia pagato integralmente ai sensi della definizione dovrebbe produrre documentazione probatoria del pagamento in sede processuale per ottenere la dichiarazione di estinzione; l'assenza di contestazione da parte dell'amministrazione facilita l'esito estintivo.
- Per evitare conseguenze procedurali indesiderate, l'ente impositore che intenda opporsi all'estinzione derivante da definizione deve tempestivamente sollevare le relative eccezioni; in mancanza, il processo verrà dichiarato estinto.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 26 mag 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 13903/2025 del 26/05/2025
- Sentenza civile · 26 mag 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 13906/2025 del 26/05/2025
- Sentenza civile · 26 mag 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 13933/2025 del 26/05/2025
- Sentenza civile · 26 mag 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 13935/2025 del 26/05/2025
- Sentenza civile · 26 mag 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 13936/2025 del 26/05/2025
- Sentenza civile · 26 mag 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 13958/2025 del 26/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →