Cassazione Penale, Sentenza n. 45124/2022 del 28/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte di appello di Messina che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto dalla Spanò contro la sua condanna dal Tribunale di Patti (sentenza 26/10/2020) per il reato previsto dall'art. 44 d.P.R. n. 380/2001. Il ricorso deduceva, ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e) c.p.p., vizi di violazione di legge e di motivazione (in riferimento all'art. 591 c.p.p. e alla motivazione della Corte territoriale) con riguardo al rigetto della richiesta di permesso di costruire in sanatoria, alla presunta non definitivezza del parere negativo dell'Ufficio Tecnico, alla mancata ammissione di una consulenza tecnica richiesta in udienza e alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i rilievi sulla motivazione, nella parte in cui attengono a questioni di diritto, non siano deducibili con il motivo di motivazione (richiamando la giurisprudenza di Sez. U. Filardo). Inoltre ha qualificato erronea la lettura del motivo come violazione di legge sostanziale quando in realtà attiene all'inosservanza di una norma processuale. Sul merito, la Corte territoriale ha correttamente giudicato l'appello privo della specificità estrinseca richiesta (le richieste di perizia erano generiche e non formulate nell'impugnazione) e ha valutato in modo congruo l'irrilevanza della mera istanza amministrativa di sanatoria non conclusa favorevolmente. Per tali ragioni il ricorso è dichiarato inammissibile; la ricorrente è condannata al pagamento delle spese e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Norma sostanziale che disciplina il reato contestato (illecito edilizio). Viene riportata come titolo di reato alla base della condanna di primo grado.
Richiamato dal ricorrente in relazione a presunte carenze istruttorie; la Corte osserva che le doglianze attinenti a questioni di diritto non possono essere curate mediante un motivo di critica della motivazione.
Richiamato dalla Corte territoriale nei suoi rilievi; la Cassazione conferma che le valutazioni sulla specificità e sulla formulazione delle richieste istruttorie rientrano nel giudizio di merito e non sono deducibili attraverso un motivo di motivazione in Cassazione.
art. 606 c.p.p. (lett. b) ed e) e comma 3)
Fondamento formale del ricorso: lett. b) per violazione di legge e lett. e) per vizio di motivazione. La Corte statuisce però che non è ammissibile impugnare con un motivo di motivazione questioni di diritto e che il ricorrente ha utilizzato impropriamente la lett. b) per l'inosservanza di norme processuali, rendendo il motivo inammissibile ai sensi del comma 3.
Sez. U., n. 29541 del 16/07/2020 (Filardo)
Giurisprudenza di legittimità richiamata per l'affermazione secondo cui il motivo di ricorso per vizio di motivazione non può essere usato per censurare questioni di diritto.
Articolo invocato per la condanna alle spese del procedimento di cassazione; la Corte lo applica disponendo anche il pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende.
Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000 n. 186
Richiamata quale riferimento per l'attribuzione e la determinazione del contributo alla Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- In Cassazione non è ammesso dedurre il vizio di motivazione per censurare questioni di diritto: tali censure vanno formulate come violazione di legge, se possibile, e non come carenze della motivazione.
- I motivi di ricorso devono essere specifici e correttamente inquadrati: non trasformare un'asserita violazione procedurale in un motivo di violazione di legge sostanziale per evitare l'inammissibilità.
- Le richieste istruttorie (es. consulenze tecniche o perizie) devono essere formulate con chiarezza e specificità già nell'impugnazione, con l'indicazione dei motivi e dell'oggetto; richieste generiche o formulate solo in udienza possono essere ritenute inammissibili o irrilevanti in sede di appello e Cassazione.
- Quando si deduce l'erroneità della valutazione di circostanze attenuanti occorre dimostrare in modo concreto gli elementi fattuali su cui tali attenuanti si fondano (es. prova dell'effettivo ottenimento di un titolo amministrativo), altrimenti la valutazione del giudice di merito difficilmente verrà scalfita.
- Distinguere sempre errori di fatto (vizi di motivazione denunciabili secondo art. 606 lett. e) c.p.p.) da errori di diritto (violazioni di legge ai sensi dell'art. 606 lett. b) c.p.p.) per scegliere la corretta strategia di impugnazione.
- La mancata osservanza delle formalità processuali o della specificità dell'impugnazione può comportare l'inammissibilità del ricorso e l'imposizione di spese e sanzioni pecuniarie.
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