Cassazione Civile, Ordinanza n. 21539/2022 del 07/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un'espropriazione presso terzi conclusa con ordinanza di assegnazione che poneva a carico del debitore esecutato, oltre al credito e alle spese del processo esecutivo, anche il costo di registrazione del provvedimento. Il debitore, avendo pagato l'imposta di registro a seguito di avviso dell'Agenzia delle Entrate, agiva per ottenerne la restituzione in regresso. Il Giudice di pace rigettava la domanda ritenendo che l'onere non gravasse sul debitore originario; il Tribunale confermava, osservando che si trattava di spese necessarie del processo esecutivo da soddisfare nell'ambito della procedura, nei limiti della capienza delle somme assegnate al creditore procedente contro il terzo pignorato. Con il ricorso per cassazione il debitore deduceva: 1) violazione dell'art. 553 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi per l'erronea qualificazione dell'ordinanza di assegnazione; 2) omesso esame circa la distinzione tra debitore esecutato e terzo pignorato; 3) violazione dell'art. 543 c.p.c. e omesso esame circa la procedura da seguire per recuperare l'imposta di registro. Sosteneva, in sostanza, che l'imposta non fosse recuperabile nei confronti del terzo o che fosse necessaria un'ulteriore azione contro il debitore originario.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi, richiamando un orientamento già consolidato: nell'espropriazione forzata presso terzi, se l'ordinanza di assegnazione addebita espressamente all'esecutato anche il costo di registrazione del provvedimento, tale importo rientra tra le spese di esecuzione liquidate al creditore procedente e può essere preteso nei confronti del terzo pignorato nei limiti della capienza del credito assegnato ai sensi dell'art. 95 c.p.c. Ne deriva il difetto di interesse del creditore procedente a ottenere un ulteriore titolo esecutivo contro l'originario debitore per la ripetizione di tali spese. La Corte ha anche osservato che il ricorso era carente di specificità, perché non chiariva né documentava se vi fosse stata vana escussione del terzo o se le somme assegnate avessero superato la capienza. In conclusione, il ricorso è stato respinto con condanna del ricorrente alle spese e con l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L'ordinanza di assegnazione emessa nel pignoramento presso terzi può comprendere, oltre al credito, anche le spese necessarie dell'esecuzione; essa opera nei confronti del terzo come titolo esecutivo entro il perimetro dell'importo assegnato.
Richiamato dal ricorrente come norma sulla procedura espropriativa presso terzi; la Corte non ravvisa errori decisivi nella sua applicazione alla fattispecie.
Le spese di registrazione dell'ordinanza di assegnazione sono ricondotte alle spese di esecuzione liquidate al creditore e soddisfacibili nell'ambito della procedura, nei limiti della capienza.
Il ricorso è stato ritenuto in parte carente di specificità per mancata riproduzione e localizzazione degli atti e del contenuto dell'ordinanza rilevante ai fini della doglianza.
Cita il rito camerale e il deposito di memoria nel giudizio di legittimità.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale del ricorso.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Norma richiamata per l'introduzione del comma 1 quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nell'espropriazione presso terzi, se l'ordinanza di assegnazione pone espressamente a carico dell'esecutato anche l'imposta di registro del provvedimento, tale costo integra spesa di esecuzione e segue il regime delle spese liquidate nel processo esecutivo.
- Il creditore procedente può pretendere anche le spese necessarie alla concreta attuazione dell'ordinanza di assegnazione nei confronti del terzo pignorato, nei limiti della capienza del credito assegnato.
- Quando le spese di esecuzione sono ricomprese nell'assegnazione e rimangono insoddisfatte, esse non richiedono un autonomo titolo esecutivo contro l'originario debitore se possono essere recuperate nell'ambito del medesimo processo esecutivo.
- Il difetto di specificità del ricorso per cassazione sussiste se la parte non riproduce e non localizza gli atti decisivi sui quali fonda la censura, impedendo il controllo della Corte sul contenuto del provvedimento impugnato.
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