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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09287/2026 del 11/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non emerge una riforma nel merito della decisione impugnata, che resta ferma quanto all'esclusione della desistenza volontaria.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'interessato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Bari deducendo un unico motivo, formalmente qualificato come violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione al mancato riconoscimento della desistenza volontaria ex art. 56, terzo comma, c.p. La Corte rileva però che il motivo non si confronta realmente con la motivazione della decisione impugnata e risulta quindi aspecifico. Nel merito, la sentenza d'appello aveva già escluso la desistenza ritenendo che, nel tentativo in concorso, il concorrente non possa limitarsi a interrompere la propria azione, ma debba attivarsi per annullare il contributo già dato e rimuovere le conseguenze prodotte.

Norme richiamate

  • art. 56, comma 3, c.p.

    La desistenza volontaria, nel tentativo, richiede un comportamento idoneo a neutralizzare l'apporto già prestato; nel concorso di persone non basta cessare la propria condotta, ma occorre un quid pluris di annullamento del contributo e di eliminazione delle conseguenze già prodotte.

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Il ricorso è inammissibile quando il motivo è aspecifico, perché non correlato alla motivazione della sentenza impugnata e non effettivamente confrontato con le ragioni poste a base della decisione.

  • art. 616 c.p.p.

    A seguito della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il motivo di ricorso deve essere specifico e deve confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione di censure generiche o non correlate alle ragioni della decisione comporta inammissibilità.
  • In tema di tentativo e concorso di persone, la desistenza volontaria non si realizza con la sola interruzione dell'azione individuale del concorrente: è necessario un comportamento ulteriore diretto a neutralizzare il contributo causale già apportato alla realizzazione del reato e a rimuovere le conseguenze già prodotte.
  • La valutazione della desistenza volontaria nei reati plurisoggettivi richiede dunque un quid pluris rispetto al semplice recesso soggettivo dall'impresa criminosa, poiché la rilevanza scriminante dipende dall'effettiva eliminazione dell'apporto dato al fatto collettivo.

Come è indicizzato

MaterieElemento soggettivoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiTentativoConcorso di persone

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