Cassazione Penale, Ordinanza n. 07259/2026 del 23/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello, in accoglimento di un concordato ex art. 599-bis c.p.p., aveva confermato la responsabilità penale dell'imputato per tentata rapina aggravata, ricettazione di un'autovettura di provenienza delittuosa e concorso in resistenza a pubblico ufficiale, limitandosi a rideterminare la pena. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo di violazione di legge e vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), c.p.p., lamentando che la Corte di appello non avesse motivato specificamente: sulla insussistenza delle ipotesi di cui all'art. 129 c.p.p.; sulla qualificazione giuridica dei fatti; sulla comparazione delle circostanze; e sulla congruità della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso con procedura de plano ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Ha rilevato che il concordato in appello non può essere unilateralmente revocato mediante la riproposizione in cassazione di questioni rinunciate, e che sono ammissibili solo le doglianze relative alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della decisione del giudice. Ha inoltre osservato che le censure su art. 129 c.p.p. e sulla pena sono inammissibili se non si traducono in illegalità della sanzione, oltre a reputare del tutto generica la doglianza sulla qualificazione giuridica del fatto, sulla comparazione delle circostanze e sulla congruità della pena. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Il concordato in appello produce effetti vincolanti sulle questioni rinunciate; il ricorso per cassazione non può essere usato per riaprire i temi oggetto dell'accordo, salvo limiti specifici.
Consente la trattazione de plano e non introduce un regime speciale di ricorribilità della sentenza emessa all'esito del concordato in appello.
La mancata valutazione delle cause di proscioglimento non è deducibile in cassazione dopo il concordato, salvo che la questione si traduca in un vizio rilevante nei limiti consentiti.
art. 606, comma 1, lett. c) ed e), c.p.p.
È il parametro formale dei motivi dedotti, ma nel caso concreto le censure sono state ritenute generiche e comunque inammissibili perché dirette a questioni rinunciate.
In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
artt. 56, 628, comma 1 e comma 3 n. 1, c.p.
Individuano il reato di tentata rapina aggravata confermato in appello.
Individuano il concorso nella ricettazione di un'autovettura di provenienza delittuosa.
Individuano il concorso in resistenza a pubblico ufficiale con contestata attenuante comune.
Massime di principio
- Nel concordato in appello, il ricorso per cassazione è ammissibile solo per censurare profili inerenti alla formazione della volontà di aderire all'accordo, al consenso del pubblico ministero o al contenuto difforme della decisione rispetto al concordato.
- Le questioni oggetto di rinuncia nel concordato non possono essere riproposte unilateralmente in cassazione.
- La mancata verifica delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è utilmente deducibile quando il ricorso si risolva nella contestazione di punti già devoluti e definiti con il concordato.
- Le doglianze sulla pena sono ammissibili solo se si traducono in illegalità della sanzione; non è sufficiente lamentarne in astratto l'incongruità.
- Il motivo di ricorso deve essere specifico e sviluppato: censure solo accennate o assertive sono inammissibili.
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