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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07259/2026 del 23/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello, in accoglimento di un concordato ex art. 599-bis c.p.p., aveva confermato la responsabilità penale dell'imputato per tentata rapina aggravata, ricettazione di un'autovettura di provenienza delittuosa e concorso in resistenza a pubblico ufficiale, limitandosi a rideterminare la pena. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo di violazione di legge e vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), c.p.p., lamentando che la Corte di appello non avesse motivato specificamente: sulla insussistenza delle ipotesi di cui all'art. 129 c.p.p.; sulla qualificazione giuridica dei fatti; sulla comparazione delle circostanze; e sulla congruità della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso con procedura de plano ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Ha rilevato che il concordato in appello non può essere unilateralmente revocato mediante la riproposizione in cassazione di questioni rinunciate, e che sono ammissibili solo le doglianze relative alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della decisione del giudice. Ha inoltre osservato che le censure su art. 129 c.p.p. e sulla pena sono inammissibili se non si traducono in illegalità della sanzione, oltre a reputare del tutto generica la doglianza sulla qualificazione giuridica del fatto, sulla comparazione delle circostanze e sulla congruità della pena. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Il concordato in appello produce effetti vincolanti sulle questioni rinunciate; il ricorso per cassazione non può essere usato per riaprire i temi oggetto dell'accordo, salvo limiti specifici.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la trattazione de plano e non introduce un regime speciale di ricorribilità della sentenza emessa all'esito del concordato in appello.

  • art. 129 c.p.p.

    La mancata valutazione delle cause di proscioglimento non è deducibile in cassazione dopo il concordato, salvo che la questione si traduca in un vizio rilevante nei limiti consentiti.

  • art. 606, comma 1, lett. c) ed e), c.p.p.

    È il parametro formale dei motivi dedotti, ma nel caso concreto le censure sono state ritenute generiche e comunque inammissibili perché dirette a questioni rinunciate.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.

  • artt. 56, 628, comma 1 e comma 3 n. 1, c.p.

    Individuano il reato di tentata rapina aggravata confermato in appello.

  • artt. 110, 648 c.p.

    Individuano il concorso nella ricettazione di un'autovettura di provenienza delittuosa.

  • artt. 110, 62 n. 2, 337 c.p.

    Individuano il concorso in resistenza a pubblico ufficiale con contestata attenuante comune.

Massime di principio

  • Nel concordato in appello, il ricorso per cassazione è ammissibile solo per censurare profili inerenti alla formazione della volontà di aderire all'accordo, al consenso del pubblico ministero o al contenuto difforme della decisione rispetto al concordato.
  • Le questioni oggetto di rinuncia nel concordato non possono essere riproposte unilateralmente in cassazione.
  • La mancata verifica delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è utilmente deducibile quando il ricorso si risolva nella contestazione di punti già devoluti e definiti con il concordato.
  • Le doglianze sulla pena sono ammissibili solo se si traducono in illegalità della sanzione; non è sufficiente lamentarne in astratto l'incongruità.
  • Il motivo di ricorso deve essere specifico e sviluppato: censure solo accennate o assertive sono inammissibili.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRapinaRicettazioneResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonioReati contro la PA
IstitutiPrescrizione del reatoNullità processuale

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