Cassazione Penale, Sentenza n. 31724/2026 del 21/08/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata era stata condannata dal Giudice dell'udienza preliminare per tre episodi di calunnia, uniti dal vincolo della continuazione: due per avere accusato, pur sapendoli innocenti, due soggetti di falsa testimonianza in un giudizio civile e uno per avere accusato, sempre sapendolo innocente, un altro soggetto di avere indotto quei testimoni a rendere dichiarazioni mendaci. Le denunce avevano determinato l'apertura di procedimenti penali poi archiviati. La condanna comprendeva anche il risarcimento dei danni in favore delle parti civili. La Corte d'appello aveva riformato integralmente la decisione e assolto l'imputata perché il fatto non sussiste, revocando le statuizioni civili. Il Procuratore generale ha proposto ricorso deducendo violazione degli artt. 192 e 546, comma 1, lett. e), c.p.p. e dell'art. 368 c.p., oltre a contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Ha sostenuto che la Corte d'appello avesse svalutato elementi decisivi: la strumentalità e la tempistica delle denunce, presentate dopo l'esito sfavorevole del giudizio civile; l'indicazione tardiva di testimoni mai dedotti nel processo civile; le contraddizioni e l'inattendibilità delle dichiarazioni rese da tali testi; nonché il complessivo quadro probatorio valorizzato dal primo giudice. Le parti civili hanno proposto ricorsi sostanzialmente coincidenti, chiedendo la conferma delle statuizioni civili e lamentando l'omessa indicazione, nella sentenza assolutoria, degli elementi idonei a giustificare il radicale dissenso rispetto alla valutazione del primo giudice e alle definitive decisioni civili. La Corte di cassazione ha ritenuto fondate le censure, rilevando che la sentenza d'appello aveva operato una valutazione atomistica e frammentaria della prova, ignorando i principali elementi del compendio accusatorio e limitandosi a generiche critiche alla decisione di primo grado.
La decisione
La Corte ha annullato la sentenza assolutoria impugnata, agli effetti penali e civili, con rinvio per nuovo giudizio a un'altra sezione della Corte d'appello di Reggio Calabria. Pur precisando che, quando l'appello riforma in senso assolutorio una condanna, non è automaticamente necessaria la medesima motivazione rafforzata richiesta per l'overturning di un'assoluzione, la Corte ha affermato che il giudice d'appello deve comunque esporre una critica argomentata, dotata di rigorosa forza persuasiva, capace di rendere verificabile il dubbio ragionevole posto a fondamento dell'assoluzione. Nel caso concreto tale obbligo era stato violato, perché la Corte territoriale non aveva confrontato puntualmente la propria ricostruzione con gli elementi valorizzati dal primo giudice: la tempistica delle denunce, la tardiva indicazione dei testimoni, le contraddizioni nelle dichiarazioni e l'inconsistenza dell'accusa di subornazione. Il rinvio è stato disposto unitariamente al giudice penale, poiché l'accoglimento riguardava sia gli effetti penali sia quelli civili.
Norme richiamate
La valutazione della prova deve considerare il compendio probatorio nel suo complesso e non può fondarsi su una lettura atomistica e frammentaria degli elementi acquisiti.
art. 546, comma 1, lett. e), c.p.p.
motivazione della sentenza
La sentenza deve esporre in modo coerente e completo le ragioni della decisione, confrontandosi con gli elementi decisivi e con le argomentazioni contrarie.
La responsabilità per calunnia richiede l'incolpazione di una persona che l'autore sappia innocente; nel caso concreto la verifica di tale elemento doveva essere compiuta mediante una valutazione complessiva e non parziale delle prove.
oltre ogni ragionevole dubbio
La regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio impone particolare rigore alla motivazione delle decisioni di condanna; anche l'assoluzione in appello di un imputato condannato in primo grado deve però fondarsi su un dubbio ragionevole, razionale e verificabile alla luce del materiale probatorio.
Il rinvio al giudice civile è limitato all'ipotesi di accoglimento del ricorso della parte civile ai soli effetti civili, quando non siano stati proposti o siano stati rigettati ricorsi rilevanti agli effetti penali; quando l'annullamento investe anche gli effetti penali, il rinvio deve essere disposto al giudice penale.
art. 6, par. 3, lett. d), Convenzione EDU
La disposizione è richiamata in relazione all'obbligo di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nell'ipotesi di rivalutazione decisiva della prova dichiarativa, tema distinto dal vizio di motivazione esaminato nel caso concreto.
Massime di principio
- Quando il giudice d'appello riforma in senso assolutorio una sentenza di condanna, non è automaticamente soggetto allo stesso modello di motivazione rafforzata richiesto per la riforma peggiorativa di una sentenza assolutoria; deve tuttavia formulare una critica argomentata e dotata di rigorosa forza persuasiva.
- L'assoluzione in appello di un imputato condannato in primo grado deve essere fondata su un dubbio ragionevole, razionale e verificabile alla luce del materiale probatorio acquisito, non su mere congetture o su generiche notazioni di dissenso rispetto alla precedente decisione.
- Il giudice d'appello che ribalta una condanna deve confrontarsi puntualmente con le linee portanti della motivazione di primo grado e con gli elementi probatori decisivi; l'omessa confutazione di tali elementi integra vizio di motivazione per contraddittorietà o illogicità.
- La valutazione della prova non può essere atomistica e frammentaria: il giudice deve esaminare il compendio probatorio nella sua interezza, considerando anche la tempistica delle condotte, le contraddizioni nelle dichiarazioni e l'attendibilità dei testi in rapporto alle ulteriori risultanze.
- Quando l'annullamento della sentenza d'appello investe contemporaneamente gli effetti penali e quelli civili, il rinvio deve essere disposto unitariamente al giudice penale; il rinvio al giudice civile opera soltanto nei limiti previsti per l'accoglimento del ricorso della parte civile ai soli effetti civili.
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