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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24198/2023 del 06/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di riparazione per ingiusta detenzione relativa a 15 giorni in carcere (successivamente annullati dal Tribunale del Riesame) e 21 giorni di arresti domiciliari nell'ambito di procedimenti per violazioni degli artt. 73 e 74 d.P.R. 309/90. Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza della Corte d'Appello di Catania contestando: 1) la insufficiente e generica motivazione nella quantificazione dell'indennizzo, con esclusione senza adeguata valutazione dei danni patrimoniali (fallimento dell'attività commerciale) e non patrimoniali (danno all'immagine, danno alla salute del coniuge, sofferenza morale); 2) il mancato riconoscimento delle spese processuali a suo favore.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato il principio che il giudice della riparazione può discostarsi dalla liquidazione aritmetica giornaliera valorizzando specifici pregiudizi, ma tale scostamento richiede motivazione puntuale e prova dei danni addizionali. Ha ritenuto corretta la decisione della Corte d'Appello di Catania che aveva liquidato in favore del ricorrente la somma di euro 6249,537 e aveva escluso ulteriori voci di danno per mancata prova. Sulla questione delle spese, la Cassazione ha confermato che, nel procedimento di riparazione, se il Ministero non contesta seriamente la pretesa l'autorità giudicante può compensare le spese; nella fattispecie il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, mentre nulla è stato liquidato in favore del Ministero per le difese svolte, ritenute generiche e non pertinenti.

Norme richiamate

  • d.P.R. 309/1990 (Testo unico sugli stupefacenti)

    Fatti contestati al ricorrente; la detenzione ingiusta deriva da misure cautelari adottate nell'ambito di procedimenti per tali reati

  • Tetto massimo indennizzo previsto dalla legge

    Limite massimo assoluto per la liquidazione complessiva dell'indennizzo per ingiusta detenzione; il giudice può però modulare l'ammontare giornaliero entro tale tetto

  • Parametri di quantificazione indicativi (giurisprudenza consolidata)

    Euro 235,82 giornalieri (con riferimento giurisprudenziale); Euro 117,91 per arresti domiciliari

    Valori aritmetici di riferimento che il giudice può adottare come base, ma suscettibili di aumento o diminuzione in presenza di specifici pregiudizi patrimoniali o non patrimoniali debitamente provati e motivati

  • Codice di procedura civile

    Regolano la liquidazione delle spese di giudizio; nel procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione la condanna alle spese si valuta sulla base della soccombenza e delle specifiche difese, considerando la disciplina sulle ipotesi di compensazione parziale o totale

  • d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito in legge 10 novembre 2014, n. 162

    Ha introdotto la possibilità di compensazione integrale o parziale delle spese solo in casi limitati (soccombenza reciproca, assoluta novità della questione, mutamento giurisprudenziale o altre gravi ed eccezionali ragioni)

Massime di principio

  • La quantificazione dell'indennizzo per ingiusta detenzione può partire da una base aritmetica giornaliera ma il giudice può aumentarla o diminuirla solo se motiva in modo puntuale le specifiche ripercussioni patrimoniali o non patrimoniali subite.
  • Il ricorrente che invoca danni aggiuntivi (patrimoniali, reputazionali, danni alla salute di terzi) ha l'onere di allegare e documentare in modo specifico tali voci: l'assenza di prova impedisce il loro riconoscimento.
  • La motivazione del giudice deve esplicitare i criteri di calcolo e la valutazione comparata degli elementi fatti valere; decisioni meramente assertive o generiche sono suscettibili di censura in Cassazione.
  • Il procedimento di riparazione è di natura civilistica ma può svolgersi anche in assenza di contesa reale con l'Amministrazione: se il Ministero non si oppone seriamente, il giudice può compensare le spese; se il Ministero contesta, l'applicazione di art. 92 c.p.c. segue le regole ordinarie e la compensazione piena è eccezionale.
  • La semplice amplificazione mediatica o il disagio connesso al processo non sempre legittimano un incremento dell'indennizzo rispetto alla liquidazione aritmetica: è necessaria la prova che la maggiore lesione derivi direttamente e specificamente dalla misura cautelare ingiusta.

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