Cassazione Penale, Sentenza n. 2091/2024 del 17/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza del 15/06/2023 con cui il Tribunale di Foggia, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva rigettato l'opposizione di De Letteriis alla mancata estinzione della pena irrogata con sentenza del 24/11/2010 (2 anni di reclusione e 600,00 euro di multa per il reato di cui all'art. 648 c.p.). Il Tribunale aveva motivato il rigetto ritenendo operativa la causa ostativa prevista dall'art. 172, 7° comma c.p., per aver accertato la condizione di recidivo con sentenza del 1/03/2006, antecedente alla decisione irrevocabile del 2011. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, richiamando la giurisprudenza di legittimità secondo cui rileva solo che la dichiarazione di recidiva sia stata pronunciata nello stesso procedimento ovvero durante il decorso del termine di prescrizione della pena e prima che il termine sia spirato.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata, rinviando il giudizio al Tribunale di Foggia. Il principio affermato è che la recidiva rilevante ai fini dell'art. 172, 7° comma c.p. deve essere stata accertata nel processo di cognizione che ha irrogato la pena o in un diverso giudizio intervenuto nel periodo tra la sentenza di condanna e la data di maturazione della prescrizione della pena. Ne consegue l'irrilevanza, ai fini ostativi dell'estinzione per decorso del tempo, di una recidiva accertata in epoca anteriore alla deliberazione della sentenza di condanna presa a fondamento dell'estinzione.
Norme richiamate
art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
Norma richiamata per la competenza del giudice dell'esecuzione a pronunciarsi sull'opposizione all'atto esecutivo; è il fondamento procedurale dell'ordinanza impugnata
art. 172, settimo comma, cod. pen.
«L'estinzione delle pene non ha luogo, se si tratta di recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell'articolo 99, o di delinquenti abituali, professionali o per tendenza; ovvero se il condannato, durante il tempo necessario per l'estinzione della pena, riporta una condanna alla reclusione per un delitto della stessa indole»
La Corte interpreta la norma nel senso che la condizione ostativa della recidiva opera solo se la recidiva è stata accertata nel processo di cognizione che ha inflitto la pena in discussione oppure in un altro procedimento nel periodo temporale interposto tra la condanna e la data di maturazione della prescrizione; una dichiarazione di recidiva anteriore alla deliberazione della sentenza contestata è irrilevante
Riferimento alla definizione delle ipotesi di recidiva contemplate dalla normativa: la disciplina dell'art. 172 rinvia ai casi previsti da art. 99
Massime di principio
- La recidiva rilevante ai fini dell'impedimento dell'estinzione della pena per decorso del tempo deve essere stata accertata nel processo di cognizione che ha inflitto la pena o in un diverso procedimento intervenuto tra la sentenza di condanna e la scadenza del termine di prescrizione; non è sufficiente che il giudice dell'esecuzione desuma la recidiva dal casellario senza un accertamento in sede di cognizione
- Se la dichiarazione di recidiva è stata pronunciata dopo il momento in cui è maturata irrevocabilmente l'estinzione (ossia dopo il dies ad quem della prescrizione), tale dichiarazione non può retroagire per impedire l'effetto estintivo
- Per verificare se la causa ostativa sussiste bisogna guardare allo stato giuridico esistente immediatamente prima della maturazione del termine di prescrizione della pena (momento-temporale cruciale)
- Il giudice dell'esecuzione non può supplire alla mancanza di un accertamento della recidiva in sede di cognizione: l'esistenza della recidiva deve risultare da una regolare contestazione e pronuncia in un processo di cognizione
- In casi simili, se la recidiva è stata accertata solo in procedimenti anteriori alla deliberazione della sentenza di cui si richiede l'estinzione, il resistente che invoca la recidiva deve dimostrare che l'accertamento sia avvenuto o sia intervenuto nuovamente in un procedimento compreso tra la condanna e la scadenza del termine prescrizionale
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