Cassazione Penale, Sentenza n. 24387/2022 del 24/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Maset Angelo impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato il sequestro preventivo di euro 186.512,30 disposto a fini di confisca nei suoi confronti e di Goldoni Saveria per il reato di sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.). I motivi di ricorso contestavano: (I) la non applicabilità dell'art. 603-bis nella versione del 2016 ai rapporti di lavoro instaurati prima dell'entrata in vigore della norma (richiamo all'art. 2 c.p. e principio retroattività della legge penale più favorevole); (II) carenza o insufficienza della motivazione, deducendo che le condotte costrittive sarebbero state poste in essere da terzi (Aiello Angela) e non dagli odierni imputati; (III) errata applicazione dell'art. 321 c.p.p. nel mantenere il sequestro e vizi di calcolo dell'importo sequestrato, sostenendo che la confisca per equivalente e la misura cautelare non potevano fondarsi su fatti anteriori alla riforma del 2016 (richiamo a violazione art. 25 Cost. e art. 7 CEDU). È altresì dedotta la presunta errata quantificazione delle somme sottoposte a sequestro.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondato il primo motivo: l'art. 603-bis, nella versione del 2016, è applicabile anche ai datori di lavoro e il reato si perfeziona non solo con l'assunzione ma anche con l'impiego o l'utilizzo della manodopera in condizioni di sfruttamento; poiché la condizione di sfruttamento è perdurante, il fatto commesso mediante impiego/utilizzo successivo al 4/11/2016 rientra nella fattispecie. Il secondo motivo è stato giudicato inammissibile perché la motivazione del Tribunale del riesame è stata ritenuta congrua e dettagliata: il giudice ha documentato gli indici di sfruttamento (modifica unilaterale dei contratti full-time in part-time con mantenimento delle ore lavorate, mancato godimento ferie e permessi, turni intensi, atteggiamenti vessatori) e ha condiviso la valutazione dello stato di bisogno delle lavoratrici. Il terzo motivo è stato respinto: la quantificazione delle somme è stata effettuata tenendo conto dei periodi successivi al 4/11/2016 e il sequestro a fini di confisca per equivalente è stato ritenuto legittimo. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
comma 1, n.2; comma 2 (confisca per equivalente)
La Corte ha interpretato la norma nel senso che il reato di sfruttamento del lavoro può essere commesso anche dal datore di lavoro e si perfeziona non solo con l'assunzione ma anche con l'impiego o l'utilizzo di manodopera in condizioni di sfruttamento; la responsabilità scatta per conducte poste in essere dopo l'entrata in vigore della novella (4/11/2016)
commi 2 e 3 richiamati dalla difesa
La Corte ha ritenuto il richiamo all'art. 2 inapplicabile: non si è in presenza di continuità normativa che determini applicazione della norma precedente, perché la fattispecie del 2016 introduce un 'novum' (reato proprio del datore di lavoro) con presupposti diversi
comma 2 (sequestro preventivo in vista della confisca)
Il Tribunale del riesame ha legittimamente disposto e mantenuto il sequestro ai sensi dell'art. 321 c.p.p. in vista della confisca per equivalente prevista dall'art. 603-bis; la Corte ha ritenuto che il sequestro sia conforme al diritto quando basato su fatti produttivi di profitto dopo l'entrata in vigore della norma
art. 2 (introduzione della norma modificativa)
La novella del 2016 ha introdotto la responsabilità del datore di lavoro per il reclutamento illecito e per lo sfruttamento; la Corte ha dato rilievo temporale alla data di entrata in vigore (4/11/2016) ai fini della configurabilità del reato per condotte protrattesi oltre tale data
art. 25 Cost.
comma 2 (richiamato dalla difesa)
La difesa denunciava violazione del principio di legalità penale; la Corte non ha ritenuto che la normativa o l'atto di sequestro violassero il principio, avendo puntualmente individuato condotte posteriori all'entrata in vigore della norma
art. 7 CEDU
richiamato genericamente dalla difesa
Analogamente alla Costituzione, il richiamo all'art. 7 CEDU (principio di legalità) è stato ritenuto inconferente stante l'applicazione della norma ai fatti protrattisi nel tempo dopo l'entrata in vigore
sanzione ex art. 616 c.p.p. (Cassa delle ammende)
La Corte ha condannato il ricorrente al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ritenendo assenza di vizio colposo nella proposizione del ricorso inammissibile
Massime di principio
- Quando una norma penale nuova protegge un bene giuridico rispetto a comportamenti perduranti, il momento rilevante può essere l'impiego/utilizzo continuato: il reato istantaneo a effetti permanenti si considera consumato anche per condotte protrattesi dopo l'entrata in vigore della norma
- L'introduzione di una fattispecie 'nuova' che tipizza la responsabilità del datore di lavoro non necessariamente costituisce un caso di successione di norme in senso tale da richiedere l'applicazione della legge precedente: va valutata la natura della modifica e il concreto momento di manifestazione della lesione
- La mancata iscrizione nel procedimento di un soggetto indicato come autore di atti costrittivi (es. un reclutatore o coerede) non esclude automaticamente la responsabilità penale del datore di lavoro; è necessaria la motivazione che colleghi le condotte al soggetto chiamato in giudizio
- Per integrare lo sfruttamento del lavoro occorre motivazione adeguata che evidenzi gli indici di sfruttamento (es. falsificazione del part-time, mancato pagamento delle ore, negazione ferie/permessi, turni intensi, atteggiamenti vessatori) e l'approfittamento dello stato di bisogno inteso come grave difficoltà che limita la libertà di scelta
- Il sequestro preventivo a fini di confisca per equivalente è legittimo quando l'illecito abbia prodotto profitti o retribuzioni indebitamente percepite in periodi successivi all'entrata in vigore della norma che prevede la confisca
- In Cassazione i controlli sono sostanzialmente limitati alle violazioni di legge e ai vizi motivazionali radicali: contestazioni meramente probatorie o che ripropongono questioni già valutate dal giudice di merito sono spesso inammissibili
- Nelle impugnazioni basate su principi di diritto intertemporale (art. 2 c.p.) è fondamentale individuare con precisione il momento perfezionativo del reato e dimostrare l'effettiva incidenza della modifica normativa sui presupposti costitutivi della fattispecie
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