Cassazione Penale, Sentenza n. 474/2024 del 05/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del riesame che aveva annullato la contestazione per incendio doloso (Capo 6) ma confermato la custodia in carcere per il reato di estorsione pluriaggravata (Capo 7), qualificata come tentativo. Il ricorso deduceva vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza relativamente alla residua contestazione di estorsione, evidenziando l'incongruenza tra l'esclusione della responsabilità per l'incendio (presunta base intimidatoria) e la conferma dell'estorsione senza adeguata spiegazione del ruolo causale dell'Albanese nella pretesa estorsiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha annullato l'ordinanza del Tribunale del riesame e rinviato il provvedimento al Tribunale di Reggio Calabria per nuovo giudizio. La Corte ha ritenuto che, venuta meno la gravità indiziaria rispetto al concorso nell'incendio (che costituiva la "minaccia implicita" alla base dell'estorsione), il riesame avrebbe dovuto chiarire adeguatamente il contributo causale e il concorso penalmente rilevante dell'Albanese nell'estorsione; non è sufficiente richiamare un possibile "vantaggio" o semplici aperture della vittima senza dimostrare il ruolo concreto e collegato dell'indagato.
Norme richiamate
La Corte conferma che la circostanza aggravante del "metodo mafioso" può operare anche nell'estorsione cd. "ambientale", ossia quando la pressione intimidatoria proviene da un territorio sottoposto all'influsso mafioso senza che la vittima conosca l'appartenenza dell'estorsore; tuttavia l'aggravante deve essere adeguatamente riferita al ruolo dell'imputato nell'ambito dell'azione delittuosa.
art. 7, d.l. 13 maggio 1991, n. 152 conv. nella legge 12 luglio 1991, n. 203 (richiamato)
"In tema di estorsione cd. 'ambientale', integra la circostanza aggravante del metodo mafioso ... la condotta di chi, pur senza fare uso di una esplicita minaccia, pretenda dalla persona offesa il pagamento di somme di denaro per assicurarle protezione, in un territorio notoriamente soggetto all'influsso di consorterie mafiose..."
La Corte utilizza questo principio per spiegare la valenza intimidatoria anche di minacce implicite o pressioni ambientali; resta però necessario collegare tale fattispecie al comportamento concreto dell'imputato per fondare una misura cautelare.
Riferimento alla fattispecie di estorsione (anche nella forma del tentativo); la decisione richiede che sussistano gravi indizi sul concorso dell'indagato nel reato previsto dall'art. 629, con chiara indicazione del suo apporto causale.
Richiamato quale parametro formale per la motivazione dei provvedimenti cautelari: il riesame deve conformarsi ai requisiti di motivazione previsti dalla norma, dando conto delle ragioni che giustificano la gravità indiziaria.
art. 546 cod. proc. pen. (modello di motivazione richiamato)
La Corte richiama la struttura argomentativa che deve guidare la motivazione del riesame, adattata alla natura indiziaria delle misure cautelari: la motivazione deve risultare congrua e logica, non sostituibile da una diversa valutazione dei fatti.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U., n. 11 del 22/03/2000; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019)
Principio che alla Corte di Cassazione nel giudizio cautelare compete verificare l'adeguatezza e la logicità della motivazione sul punto dei gravi indizi, senza sostituirsi al giudice di merito nella rivalutazione prospettica degli elementi raccolti.
Massime di principio
- Se viene esclusa la gravità indiziaria rispetto all'evento intimidatorio ritenuto il fatto-reato propulsore (es. incendio), il giudice che conferma una diversa accusa collegata (es. estorsione) deve spiegare chiaramente il contributo causale e il ruolo specifico dell'imputato nell'insieme criminogeno.
- Non è sufficiente per mantenere una misura cautelare richiamare un generico vantaggio che l'imputato avrebbe potuto trarre; serve dimostrare, anche a livello indiziario, un nesso tra la condotta attribuita e la pressione esercitata sulla vittima.
- La qualificazione dell'estorsione come "tentativo" richiede che emerga chiaramente che la condotta intimidatoria si è manifestata e che la vittima abbia dato manifestazioni anche non definitive di adesione; però occorre collegare queste manifestazioni all'azione dell'imputato.
- L'aggravante "mafiosa" può operare anche in assenza di minacce esplicite qualora l'azione sia posta in un contesto territoriale dominato dalla criminalità organizzata; tuttavia va sempre dimostrato il riferimento fattuale al contesto e, se si chiede la misura contro un soggetto concreto, il suo collegamento con l'evento intimidatorio.
- Nel giudizio di legittimità sulle misure cautelari la Corte verifica la congruenza logica e giuridica della motivazione del riesame ma non rimpiazza il giudizio di merito; se la motivazione è lacunosa la Cassazione può annullare e rinviare per un nuovo esame.
- Per l'imputato, l'annullamento e il rinvio non escludono che il riesame possa nuovamente confermare la misura se saranno fornite dalla procura prove o argomentazioni che dimostrino il concorso e il contributo causale richiesti.
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