Cassazione Penale, Ordinanza n. 08781/2025 del 03/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (parte pubblica)
La controversia
Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la loro condanna per furto in concorso, aggravato dall'uso di mezzi di scasso/violenza sulle cose e dalla presenza di più persone. Il primo motivo di ciascun ricorso denunciava la violazione dell'art. 625, comma 1, n. 2, c.p., sostenendo in sostanza che l'aggravante non fosse configurabile; la Cassazione rileva però che la censura si risolveva in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio, senza indicare specifici travisamenti decisivi. Il secondo motivo censurava l'omesso avviso, da parte del giudice, della possibilità di chiedere pene sostitutive in luogo della pena detentiva; i ricorrenti lamentavano quindi una nullità o comunque un vizio della decisione per mancata attivazione di tale avviso. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, richiamando il principio per cui il giudice non ha un obbligo generalizzato di proporre d'ufficio la pena sostitutiva e l'omissione dell'avviso ex art. 545-bis c.p.p. non comporta nullità quando non sia stata richiesta la misura e quando si possa desumere una valutazione negativa sui presupposti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, condannando ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. La condanna di merito per furto aggravato in concorso è rimasta ferma, poiché le doglianze sull'aggravante ex art. 625 c.p. sono state reputate meramente fattuali e quelle sulle pene sostitutive sono state giudicate infondate secondo il principio di diritto richiamato.
Norme richiamate
richiamato come base del concorso di persone nel reato contestato e confermato in sentenza di merito.
norma incriminatrice del furto contestato e confermato in appello.
art. 625, comma 1, nn. 2 e 7, c.p.
aggravanti del furto oggetto di censura; la Corte osserva che la presenza dell'aggravante è stata motivatamente ritenuta dai giudici di merito sulla base dello svellimento intenzionale dei pannelli della recinzione, e che la doglianza mirava solo a una rivalutazione del fatto.
l'avviso di cui all'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen.
la sua omissione dopo la lettura del dispositivo non determina nullità della sentenza; il giudice non deve proporre in ogni caso la pena sostitutiva, avendo un potere discrezionale e potendo implicitamente ritenere insussistenti i presupposti della misura.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura sulla configurabilità di un'aggravante in una richiesta di nuova valutazione del compendio probatorio, se non si indicano specifici travisamenti della prova, decisivi e immediatamente percepibili.
- La motivazione che fonda l'aggravante del furto sulla concreta modalità dell'azione, quale lo svellimento intenzionale di elementi della recinzione, è idonea a sorreggere il giudizio di responsabilità se non affetta da macroscopica illogicità.
- L'avviso relativo alla possibilità di richiedere pene sostitutive non è dovuto in termini automatici e generalizzati; il giudice conserva un potere discrezionale nella valutazione dei presupposti per l'accesso alla misura.
- L'omissione dell'avviso ex art. 545-bis c.p.p. non integra di per sé nullità della sentenza quando non risulti una richiesta dell'imputato e la decisione implichi una valutazione negativa circa i presupposti della sostituzione della pena.
- Quando i motivi di ricorso sono inammissibili o manifestamente infondati, la conseguenza è la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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