Parere n. 883/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da Poliambulatorio Roecker di Claudia dello Iacono S.r.l., contro Regione Campania, Asl Na 2 Nord, avverso provvedimento n. 2023.0168013 del 28 marzo 2023 in materia di attivazione del pacc diagnostico per sovrappeso e obesità;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del provvedimento n. 2023.0168013 del 28 marzo 2023 sull’attivazione del PACC diagnostico per sovrappeso e obesità
Esito
La questione giuridica
La ricorrente, struttura sanitaria accreditata per la branca della diabetologia, impugna il provvedimento con cui l’ASL Napoli 2 Nord ha confermato la possibilità di attivare presso la struttura il PACC diagnostico per sovrappeso e obesità, precisando tuttavia che essa non può erogare prestazioni ulteriori rispetto a quelle per le quali è accreditata e che l’attivazione del PACC non comporta l’assegnazione di un tetto di spesa maggiore. La ricorrente deduce, in primo luogo, eccesso di potere, motivazione apparente, erroneità dei presupposti, violazione dell’art. 3 della l. 241/1990 e violazione dei DCA n. 17/2014, n. 35/2017 e n. 31/2018, sostenendo che l’inserimento delle prestazioni in un percorso diagnostico-terapeutico unitario abiliti la struttura all’erogazione di tutte le prestazioni comprese nel PACC e le riconosca il diritto a un autonomo tetto di spesa, distinto da quello relativo alla diabetologia. Con il secondo motivo deduce l’illegittimità derivata e la violazione delle medesime disposizioni, sostenendo che il corrispettivo delle prestazioni PACC, trasferite dal regime di ricovero a quello ambulatoriale, dovrebbe gravare sul tetto di spesa dell’assistenza ospedaliera e dar luogo a uno specifico tetto autonomo.
Il parere
Il Consiglio di Stato non definisce il ricorso nel merito. Rileva che, prima di ogni valutazione in rito e nel merito, è necessario accertare se la ricorrente abbia sottoscritto con l’ASL Napoli 2 Nord il contratto relativo ai volumi, alle tipologie delle prestazioni e ai limiti di spesa per gli esercizi interessati, contenente la clausola di salvaguardia prevista dall’art. 8-quinquies, comma 2, del d.lgs. n. 502/1992. La clausola, per come riportata nel parere, comporta l’accettazione dei provvedimenti relativi a tetti di spesa e tariffe e la rinuncia alle azioni o impugnazioni già intraprese, ovvero ai contenziosi instaurabili contro provvedimenti già adottati e conoscibili, limitatamente agli effetti riferiti alle annualità regolate dal contratto. Il Ministero della salute è incaricato di acquisire dalla Regione Campania e dalla ASL Napoli 2 Nord l’informazione e la documentazione necessarie, trasmettendo copia integrale dei contratti sottoscritti e della clausola di salvaguardia. La relazione integrativa dovrà essere previamente inviata alla ricorrente, che dovrà poter formulare osservazioni e controdeduzioni entro un termine non inferiore a venti giorni. Il Ministero dovrà adempiere entro sessanta giorni dalla comunicazione del parere. L’affare è quindi sospeso e rinviato; in caso di ingiustificato inadempimento, potrà essere deciso sulla base degli atti già presenti.
Osservazioni
Clausola di salvaguardia ex art. 8-quinquies, comma 2, d.lgs. n. 502/1992
Prima di esaminare il ricorso in rito e nel merito, occorre accertare se la struttura ricorrente abbia sottoscritto con l’ASL Napoli 2 Nord il contratto relativo ai volumi, alle tipologie delle prestazioni e ai correlati limiti di spesa per gli esercizi di riferimento, contenente la clausola di salvaguardia.
Acquisizione dei contratti e della clausola
Il Ministero della salute deve acquisire dalla Regione Campania e dalla ASL Napoli 2 Nord e trasmettere alla Sezione copia integrale dei contratti sottoscritti dalla ricorrente, unitamente alla clausola di salvaguardia.
Contraddittorio sulla relazione integrativa
La relazione integrativa ministeriale deve essere previamente trasmessa alla ricorrente, cui deve essere assegnato un termine non inferiore a venti giorni per formulare osservazioni e controdeduzioni.
Termine per l’adempimento istruttorio
Il Ministero della salute deve provvedere agli incombenti istruttori entro sessanta giorni dalla comunicazione del parere; in caso di ingiustificato inadempimento, l’affare potrà essere deciso sulla base degli atti presenti nel fascicolo.
Norme richiamate
art. 8-quinquies, comma 2, d.lgs. n. 502/1992
Con la sottoscrizione del presente contratto la sottoscritta struttura privata accetta espressamente, completamente ed incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto allo stesso collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto per il periodo di efficacia dello stesso.
La clausola contrattuale richiamata dal parere prevede l’accettazione dei provvedimenti sui tetti di spesa, sulle tariffe e degli atti collegati o presupposti.
art. 8-quinquies, comma 2, d.lgs. n. 502/1992
In considerazione dell’accettazione dei provvedimenti indicati sub comma 1 ... la struttura privata rinuncia alle azioni/impugnazioni già intraprese avverso i predetti provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già adottati e conoscibili, aventi effetti temporalmente circoscritti alle annualità di erogazione delle prestazioni, regolata con il presente contratto.
La clausola prevede una rinuncia alle azioni e impugnazioni relative ai provvedimenti sui tetti di spesa, sulle tariffe e agli atti collegati o presupposti, nei limiti temporali delle annualità disciplinate dal contratto; il Consiglio di Stato ritiene necessario verificarne la sottoscrizione prima di decidere il ricorso.
La ricorrente deduce la violazione dell’obbligo di motivazione; il parere non esamina tale censura, sospendendo la decisione per l’espletamento dell’istruttoria.
DCA n. 17/2014
La ricorrente lo invoca per sostenere l’abilitazione all’erogazione delle prestazioni comprese nel PACC e il diritto a un autonomo tetto di spesa; il parere non ne definisce l’interpretazione.
DCA n. 35/2017, Allegato A, punto 2
La ricorrente contesta l’interpretazione della disciplina regionale in materia di PACC; il parere non affronta ancora la questione sostanziale.
DCA n. 31/2018, Allegato A, punto 2
La ricorrente contesta l’interpretazione della disciplina regionale in materia di PACC; il parere non affronta ancora la questione sostanziale.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario, quando la decisione può dipendere dall’esistenza e dal contenuto di un contratto regolatorio sottoscritto tra struttura sanitaria accreditata e ASL, il Consiglio di Stato può disporre l’acquisizione d’ufficio del contratto prima di pronunciarsi sulle questioni di rito e di merito.
- La verifica della sottoscrizione di una clausola di salvaguardia che comporti accettazione dei provvedimenti sui tetti di spesa e rinuncia alle impugnazioni può costituire questione logicamente preliminare rispetto all’esame delle censure rivolte contro tali provvedimenti.
- Quando il Consiglio di Stato dispone una relazione integrativa ministeriale nel procedimento relativo a un ricorso straordinario, la relazione deve essere previamente sottoposta al ricorrente per consentire osservazioni e controdeduzioni entro un termine non inferiore a quello assegnato nel parere.
- In caso di mancato o ingiustificato adempimento degli incombenti istruttori disposti nel procedimento consultivo, l’affare può essere deciso sulla base degli atti già presenti nel fascicolo.
Attivazione del PACC diagnostico per sovrappeso e obesità
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da una struttura sanitaria privata accreditata contro la Regione Campania e l’ASL Napoli 2 Nord, in relazione all’attivazione del PACC diagnostico per sovrappeso e obesità.
Premesse e contenuto del provvedimento impugnato
La struttura ricorrente è accreditata per la branca della diabetologia. L’ASL ha confermato la possibilità di attivare presso la struttura il PACC, precisando però che:
- la struttura non può erogare prestazioni diverse o ulteriori rispetto a quelle per le quali è accreditata;
- l’inclusione di determinate prestazioni nella lista della specialistica ambulatoriale ricompresa nel PACC non amplia l’ambito dell’accreditamento;
- l’attivazione del PACC non comporta l’assegnazione di un tetto di spesa maggiore.
Motivi del ricorso
La ricorrente sostiene che i DCA n. 17/2014, n. 35/2017 e n. 31/2018 non impediscano alla struttura che attiva il PACC di erogare tutte le prestazioni comprese nel percorso diagnostico-terapeutico unitario, anche se ulteriori rispetto a quelle già oggetto di accreditamento.
Deduce inoltre che le prestazioni PACC, essendo state trasferite dal regime di ricovero a quello ambulatoriale, dovrebbero gravare sul tetto di spesa previsto per l’assistenza ospedaliera. Da ciò deriverebbe, secondo la ricorrente, il diritto a un autonomo tetto di spesa per il PACC, distinto da quello assegnato per la diabetologia.
I motivi sono fondati, tra l’altro, su eccesso di potere, motivazione apparente, erroneità dei presupposti, violazione dell’art. 3 della l. 241/1990 e violazione dei DCA regionali richiamati. È anche dedotta l’illegittimità derivata.
Necessità dell’istruttoria
Il Consiglio di Stato non procede all’esame delle censure. Ritiene preliminare accertare se la ricorrente abbia sottoscritto con l’ASL Napoli 2 Nord il contratto relativo ai volumi, alle tipologie delle prestazioni e ai limiti di spesa per gli esercizi interessati.
Particolare rilievo assume la presenza della clausola di salvaguardia prevista in sede di stipula del contratto ex art. 8-quinquies, comma 2, del d.lgs. n. 502/1992. La clausola riportata nel parere stabilisce l’accettazione dei provvedimenti concernenti tetti di spesa, tariffe e atti collegati o presupposti. Prevede inoltre la rinuncia alle azioni e impugnazioni già intraprese o instaurabili contro provvedimenti già adottati e conoscibili, limitatamente alle annualità regolate dal contratto.
La sua eventuale sottoscrizione potrebbe incidere sulla valutazione preliminare dell’ammissibilità o della procedibilità delle censure e, comunque, sulla decisione del ricorso. Per tale ragione la Sezione dispone l’acquisizione dei contratti prima di ogni valutazione in rito e nel merito.
Incombenti richiesti al Ministero
Il Ministero della salute deve interpellare la Regione Campania e l’ASL Napoli 2 Nord e riferire alla Sezione:
- se la struttura ricorrente abbia sottoscritto il contratto regolatorio dei volumi, delle tipologie delle prestazioni e dei limiti di spesa;
- per quali esercizi il contratto sia stato sottoscritto;
- se il contratto contenga la clausola di salvaguardia prevista dall’art. 8-quinquies, comma 2, del d.lgs. n. 502/1992.
La relazione dovrà essere corredata dalla copia integrale dei contratti sottoscritti e della clausola. Prima della trasmissione alla Sezione, dovrà essere inviata alla ricorrente, che potrà presentare osservazioni e controdeduzioni entro almeno venti giorni.
Conclusioni
Il Ministero deve adempiere entro sessanta giorni dalla comunicazione del parere. In caso di ingiustificato inadempimento, il ricorso potrà essere deciso sulla base degli atti già presenti nel fascicolo.
La Sezione sospende quindi l’adozione del parere definitivo e rinvia la trattazione a una successiva adunanza. Non viene pronunciata alcuna decisione sull’accoglimento o sul rigetto dei motivi di ricorso.
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